Legge 68 / 99: cosa c'è da sapere

feb 28, 2023

La legge 68 del 1999 introduce le cosiddette “categorie protette” per garantire condizioni di tutela alle persone disabili per l’ingresso nel mondo del lavoro. Vediamo cosa prevede e quali diritti riconosce



La legge italiana riconosce alcune garanzie alle
persone disabili per facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Si tratta di una serie di misure e di interventi, che si basano principalmente sulla legge numero 68 del 1999, che puntano a garantire condizioni di favore per queste persone e una serie di obblighi e sostegni per le imprese che devono assumerle.

I lavoratori appartenenti alle categorie protette devono essere assunti dalle imprese, sia pubbliche che private, seguendo una serie di regole precise che puntano alla loro valorizzazione all’interno della società grazie a una serie di interventi specifici, fissati nel dettaglio dalla normativa italiana.

Vediamo dunque cosa prevede la legge 68 99 e quali caratteristiche fanno rientrare i lavoratori in una categoria protetta.



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Quali sono le categoria protette 68 99?

Con l’indicazione legge 68/99 si indica una legge, la numero 68 appunto, che è stata promulgata nel 1999 per favorire l’ingresso delle persone disabili, ma non solo, all’interno del mondo del lavoro. La legge infatti ha come obiettivo:


“la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.


Si tratta di una legge che risponde a principi fissati anche dalla
Costituzione italiana e da varie norme europee, che obbligano gli stati membri a mettere in campo iniziative di tutela per le persone con una qualche menomazione, sia fisica che mentale.

La legge 68 99 vuole dunque rendere più semplice l’assunzione e la valorizzazione delle persone disabili da parte delle imprese. Per farlo non fissa soltanto le quote di persone delle categorie protette che le imprese devono assumere per rispettare la legge, ma cerca di inserire strumenti e incentivi affinché queste persone non trovino solo un lavoro, ma il lavoro che meglio si adatta alle loro capacità e alle esigenze dell’azienda.


La legge per il collocamento dei disabili si applica dunque:


  1. alle persone con menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, oltre che ai portatori di handicap intellettivo, con una riduzione delle capacità lavorative di oltre il 45% certificata dagli enti cui spetta la valutazione delle capacità;
  2. alle persone con una invalidità superiore al 33 per cento provocata dal lavoro e certificata dall’Inail;
  3. alle persone non vedenti e sordomute, intendendo per le prime coloro che hanno un residuo fino a un decimo delle capacità visive, mentre per le seconde chi è sordo dalla nascita e prima dell’apprendimento della lingua madre;
  4. alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con menomazioni stabilite dalle tabelle apposite.


Norme particolari sono riservate anche agli orfani o ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o per servizio e agli orfani o coniugi dei grandi invalidi, sempre per lavoro, guerra o servizio.

Ma sono previste condizioni particolari anche ai figli orfani di un genitore ucciso dal coniuge e ai maggiorenni che, al compimento della maggiore età, vivono fuori casa per una decisione dell’autorità giudiziaria.

Il trattamento economico e normativo previste per queste categorie si estende poi anche ad altre categorie di persone, con condizioni di tutela per i familiari di vittime per mano della criminalità organizzata e per alcune tipologie di profughi italiani reimpatriati.



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Come rientrare nella legge 68 99?

Per rientrare nelle categorie protette le persone disabili disoccupate devono recarsi presso il Centro per l’impiego per iscriversi in elenchi provinciali specifici, dopo avere ottenuto i certificati necessari ad attestare la propria menomazione.

Si tratta del cosiddetto “collocamento mirato”, previsto per le categorie protette sul lavoro, cui si può accedere dopo aver ottenuto il riconoscimento della disabilità da parte di Inps, Inail o Ausl, a seconda dei casi.


Per farlo la persona disabile deve:


  1. rivolgersi al proprio medico per aprire la pratica;
  2. ottenere da lui un codice con cui richiedere la visita ufficiale per attestare la disabilità;
  3. fare richiesta della visita all’ente competente, per esempio l’Inps, facendolo sia autonomamente sul portale dell’istituto che rivolgendosi a un Caaf o altro servizio;
  4. attendere la convocazione per la visita.


Al termine della visita viene rilasciato un certificato che attesta la
condizione della persona e assegna anche una percentuale di disabilità, elencando però anche le abilità della persona, che potranno essere così valorizzate dalle imprese.



Cosa spetta con la legge 68?

La legge 68 99 garantisce delle quote minime di persone disabili che le imprese devono obbligatoriamente assumere al proprio interno, calcolate sulla base del numero dei dipendenti totali della stessa impresa.

Si tratta delle cosiddette “quote di riserva” che fissano il numero dei lavoratori disabili che le imprese devono assumere, fissando anche quali lavoratori devono essere computati nella quota di riserva e quali invece non devono essere prese come base per fare il calcolo.


In particolare la legge sulle categorie protette prevede che i datori di lavoro pubblici e privati devono avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette:


  1. per il 7 per cento se l’impresa occupa più di 50 dipendenti;
  2. due lavoratori, se ha tra 36 e 50 dipendenti;
  3. un lavoratore se i dipendenti vanno da un minimo di 15 a un massimo di 35.


Altre quote di riserva sono come già detto riservate ad altre categorie di lavoratori che, pur non essendo disabili, sono considerati in condizioni di
svantaggio sociale e hanno diritto ad alcune tutele per l’inserimento nel mercato del lavoro.


In questo caso la legge impone l’assunzione:


  1. di un lavoratore per le imprese fra 51 e 150 dipendenti;
  2. di una quota pari all’1% dei lavoratori per le aziende che superano i 150 dipendenti.




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