Contratto co co co: cosa c'è da sapere sul contratto di collaborazione

Kelly Services • set 20, 2023

Il contratto co co co o contratto di collaborazione è una forma di lavoro parasubordinato, a metà tra il dipendente e l'autonomo. Vediamo come funziona



Il Cococo, o Contratto di collaborazione, è una tipologia di contratto di lavoro a metà tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato. Viene infatti inserito nella categoria del lavoro parasubordinato e prevede che il lavoratore concordi con il committente una prestazione lavorativa che svolge in maniera continuativa, organizzando però autonomamente modalità e orario di lavoro.

È una tipologia di lavoro che si differenzia dunque sia dal lavoro dipendente vero e proprio (anche se a livello fiscale viene equiparato a questa categoria) che dal lavoro autonomo, ma anche dalla collaborazione occasionale. Vediamo dunque come funziona e cosa bisogna sapere sul Co.co.co. nel 2023.



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Cosa vuol dire contratto co co co?

Contratto Co.co.co. significa Contratto di collaborazione coordinata e continuativa e identifica una tipologia di lavoro flessibile e parasubordinata, differente cioè sia dal lavoro dipendente che dal lavoro autonomo. Si tratta di un'attività a carattere prevalentemente personale, continuativa ma non organizzata dal datore di lavoro e senza un orario di lavoro fisso.

Il contratto co co co è una tipologia di lavoro prevista fin dagli anni Cinquanta e Settanta, ma è stato profondamente modificato di recente dal cosiddetto Jobs Act, ovvero la riforma del lavoro varata dal governo Renzi nel 2015.

In particolare uno dei decreti attuativi della riforma, il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, è intervenuto per abrogare il contratto di collaborazione a progetto (il Co.co.pro) e definire una nuova forma di Co co co.


Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ha dunque alcune caratteristiche che lo contraddistinguono:


  1. autonomia: è il lavoratore a decidere come organizzarsi il lavoro, pur dovendo svolgere una mansione concordata con il committente (il datore di lavoro);
  2. continuità: l'attività è svolta in maniera continua per tutta la durata del contratto.


Proprio per queste ragioni, norme successive hanno previsto che ai rapporti di collaborazione si applica invece la disciplina del lavoro subordinato nel caso in cui l'attività presenta tre parametri contemporaneamente, cioè:


  1. l'attività è prevalentemente personale (dal 2019 non più "esclusivamente personali", come prevedeva il decreto attuativo del Jobs Act);
  2. attività continuativa;
  3. attività etero-organizzata, ovvero quei compiti per cui il datore di lavoro specifichi orario e luogo di lavoro, definendo nel dettaglio le modalità di esecuzione.


In questo caso si riconosce l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, perché si riconosce la capacità organizzativa del committente e non del lavoratore. Esistono però delle eccezioni, che sono:


  • le collaborazioni previste dalla contrattazione nazionale;
  • le prestazioni intellettuali di lavoratori iscritte ad albi professionali;
  • le attività prestate dai membri di consigli di amministrazione e controllo delle società;
  • le collaborazioni per attività istituzionali svolte per associazioni e dilettantistiche riconosciute dal Coni;
  • alcune attività legate al mondo dello spettacolo;
  • alcune attività svolte nell'ambito del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.


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Cosa prevede il contratto di collaborazione?

Il contratto di collaborazione è una forma di contratto che viene definito liberamente dalle parti, cioè il committente e il lavoratore. I lavoratori co.co.co sono iscritti alla Gestione separata Inps, oppure a quelle specifiche nel caso di lavoratori con una cassa previdenziale propria, e sono assicurati contro infortuni e malattie professionali.

Il pagamento dei contributi e dei premi spettano per i due terzi al datore di lavoro e per un terzo al lavoratore. Ma è il committente ad avere il dovere di effettuare il versamento, quindi spetta a lui detrarre dalla busta paga le cifre previste.

Questo perché il lavoro con cococo è assimilato al lavoro dipendente, quindi il committente deve emettere una busta paga in cui indica i compensi e i contributi versati. I lavoratori non hanno quindi l'obbligo di aprire partite Iva per svolgere il loro compito.


Il lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ha diritto ad alcune prestazioni:


  • maternità e congedo di paternità;
  • disoccupazione Dis-Coll;
  • malattia;
  • degenza ospedaliera;
  • assegno per il nucleo familiare.



Come viene pagato il contratto di collaborazione?

Il Contratto co.co.co è assimilato al lavoro dipendente, quindi pur essendo una forma di lavoro subordinato viene trattato come questa tipologia. Il committente dunque emette una busta paga che indica il compenso pagato e i contributi versati, cioè le tasse versato anche per conto del lavoratore. Questo quindi non deve fare fattura e non dev'essere dotato di partita Iva.


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