La Dis-Coll è l’indennità che spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno perso il lavoro. Si tratta dunque di un aiuto economico che consente di affrontare con più serenità questo periodo in cui la persona è rimasta senza impiego, che viene riconosciuta sulla base di alcuni requisiti che devono essere rispettati. Vediamo allora come funziona l’indennità di disoccupazione Dis-Coll e cosa bisogna fare per ottenerla.
Dis-Coll sta per “disoccupazione collaboratori” ed è il nome dato all’Indennità di disoccupazione mensile Dis-Coll versata dall’Inps ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che restano senza lavoro. Spetta anche a collaboratori a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
L'Indennità di disoccupazione Dis-Coll è stata istituita in via sperimentale dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, poi è diventata misura strutturale con la Legge 22 maggio 2017, n. 81 ed è stata poi modificata ulteriormente dalla Legge di Bilancio 2022.
Ogni anno, tenendo conto di vari fattori tra cui l’inflazione, l’Inps definisce i parametri utili per stabilire l’ammontare dell’indennità Dis-Coll. Per l’anno 2023 i parametri sono stati fissati dalla circolare n.14 del 3 febbraio 2023, che stabilisce tra l’altro la somma massima cui può arrivare la dis-coll, ovvero per quest’anno i 1.470,99 euro. La quota per l'anno 2024 verrà fissata dall'Inps tra gennaio e febbraio 2024.
L’indennità Dis-Coll spetta ai collaboratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e viene versata per un numero di mesi pari a quelli in cui sono stati versati i contributi (almeno un mese di contribuzione) a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente la perdita del posto di lavoro. Può essere pagata al massimo per 12 mesi.
Nello specifico, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori (Dis-Coll) spetta a:
che abbiano perso involontariamente il posto di lavoro e siano iscritti in maniera esclusiva alla Gestione separata dell’Inps.
La Dis-Coll non spetta invece a:
La Dis-Coll spetta in particolare:
L’indennità viene riconosciuta ogni mese per un numero di mesi uguale al numero di mesi in cui si è versati i contributi alla Gestione separata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui il lavoratore ha perso il posto di lavoro e il momento stesso dell’interruzione del rapporto di lavoro.
In ogni modo, come detto, non può essere versata per più di 12 mesi.
L’ammontare della Dis-Coll viene calcolato in base al reddito medio mensile del collaboratore rimasto disoccupato, ed è pari in genere al 75% del reddito. Quando però il reddito medio è superiore a un importo preciso, stabilito dall’Inps anno per anno, la Dis-Coll ha una maggiorazione.
Per calcolare l’ammontare dell’indennità dis-Coll bisogna dunque prendere in esame diversi parametri:
Il diritto a ricevere l’indennità Dis-Coll si può però anche perdere, al verificarsi di alcune condizioni previste dalla legge. In particolare, l’assegno viene interrotto quando:
Tra le varie indennità erogate dall'Inps in caso di perdita di lavoro, oltre alla Dis-Coll, esiste la NASpI, ovvero la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.
È importante notare che queste due misure non sono cumulabili e sono destinate a diverse categorie di lavoratori:
Le differenze riguardano anche i requisiti necessari per richiederle e l'impegno, previsto per chi riceve la Naspi, a firmare un patto di servizio coi Centri per l'impiego e partecipare alle attività di reinserimento e riqualificazione professionale.
In sintesi, mentre la Dis-Coll è rivolta ai collaboratori con un preciso tipo di contratto, la Naspi è destinata a lavoratori con un diverso regime contrattuale, con requisiti e impegni specifici volti a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.
Come spiega l’Inps sul suo portale, l’indennità Dis-Coll può essere pagata tramite:
Il termine per la definizione della richiesta è fissato dalla stessa Inps in un limite massimo di 50 giorni.