Differenza tra stage e tirocinio

mar 09, 2023

Stage e tirocinio sono due strumenti formativi per aiutare studenti, disoccupati o disabili ad avvicinarsi al mondo del lavoro. Vediamo le differenze



Tirocinio o stage sono due termini spesso usati come sinonimi per indicare un periodo di formazione svolto in un ente pubblico o privato per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. In effetti indicano più o meno la stessa cosa, anche se sarebbe corretto usare il termine francese stage (che dunque si pronuncia come tale, non all'inglese "steig") solo per una categoria precisa di tirocinio formativo, visto che esistono diverse tipologie di questo strumento.

Lo stage è infatti un periodo di formazione, cioè un tirocinio, di tipo volontario e riservato a chi ha già terminato il proprio corso di studi. Mentre col termine tirocinio si indica molto spesso un tipo di formazione obbligatoria, perché inserito come parte integrante all'interno dei percorsi di studio o come esperienza necessaria per acquisire un determinato titolo.

Anche le norme in vigore e le istituzioni tendono del resto a usare i due termini in maniera indistinta. Chiarito questo aspetto, vediamo dunque quali sono nel dettaglio le differenze tra stage e tirocinio e come funzionano secondo la normativa italiana.


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Che cosa è il tirocinio?

Il tirocinio è un periodo di formazione più o meno lungo svolto in ambiente di lavoro, sia in enti privati come le aziende che in enti pubblici come università o comuni. Ha una durata prestabilita dalla legge a seconda della categoria ed è stato introdotto nel giugno 1997 con l'articolo 18 della legge 196, poi meglio definito dal decreto n. 142 del marzo 1998 e modificato più volte fino alle Linee guida in materia di tirocini del maggio 2017 concordate tra Stato e Regioni.

Le "legge Fornero" del 2012 interviene sul tema inserendo norme per evitare che tirocinio e stage siano utilizzati in maniera distorta dalle aziende, cioè per nascondere rapporti di lavoro veri e propri.

La cosa importante da sottolineare è infatti che sia tirocinio che stage non sono un rapporto di lavoro subordinato ma una parte della formazione dell'individuo, quindi non prevedono il pagamento di uno stipendio e la firma di un contratto come per l'apprendistato, ma soltanto di un rimborso spese o indennità. Questa non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili ma viene definito nel dettaglio dalle Regioni, che inseriscono anche limiti di presenze da rispettare per ottenere il pagamento.


I tirocini prevedono la presenza di tre soggetti distinti:


  1. il tirocinante, cioè la persona che si deve formare;
  2. il soggetto ospitante, cioè l'ente o l'azienda che materialmente impiega il tirocinante o lo stagista;
  3. il soggetto promotore, come agenzie per l'impiego, università o comunità.


Per far partire il tirocinio ente promotore ed ente ospitante devono firmare una convenzione che fissi in maniera chiara il progetto formativo ideato per il tirocinante, con l'indicazione della durata, delle mansioni e dell'orario di lavoro proposto. Viene anche indicato il tutor del tirocinante, da parte del soggetto promotore, una figura obbligatoria che segue lo studente/lavoratore in tutto il suo percorso. E anche un responsabile che segue i tirocini presso l'ente ospitante.


I soggetti promotori in particolare possono essere:


  • agenzie per l'impiego istituzionali;
  • agenzie per l'impiego accreditate;
  • le università;
  • centri pubblici o convenzionati che si occupano di formazione professionale e di orientamento;
  • le comunità terapeutiche o i servizi di inserimento dei lavoratori disabili.


I tirocini possono essere di vario tipo:


  • tirocini curriculari, con una formazione inserita all'interno dei piani di studio dalle scuole superiori o dalle università, ma anche da strumenti di alternanza scuola-lavoro.

I tirocini curriculari sono rivolti a studenti della scuola secondaria, studenti universitari, studenti di corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione. La durata massima è di 4 mesi per gli studenti di scuole superiore e di 12 mesi per gli altri.


  • tirocini extra-curriculari, destinati a studenti che hanno finito il percorso di studi o a persone in cerca di un'occupazione per aumentare le proprie competenze professionali.


I tirocini non curriculari possono a loro volta essere:


  1. tirocini formativi e di orientamento, destinati ad agevolare l'acquisizione di competenze e orientare le scelte dopo la scuola. Sono riservati a studenti neo-diplomati o neo-laureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e hanno una durata massima di 6 mesi;
  2. tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, destinati a persone disoccupate, in mobilità o in ammortizzatore sociale. Hanno una durata massima di 12 mesi;
  3. tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento, per disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Durata massima di 24 mesi per i disabili, 12 mesi per le persone svantaggiate.


Ci sono poi tirocini professionali, che cioè devono essere svolti obbligatoriamente per acquisire un determinato titolo, a titolo di praticantato, come avviene per gli avvocati in uno studio professionale, gli psicologi o per i giornalisti.



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Che cosa è lo stage?

Lo stage è una forma di tirocinio formativo non obbligatorio effettuato presso un'azienda o un'ente da una persona che in questo modo punta ad acquisire competenze professionali aggiuntive. Non è quindi un rapporto di lavoro vero e proprio.

Il tirocinio formativo, o stage (che va pronunciato alla francese e non all'inglese "steig", perché in inglese stage viene tradotto con "internship") può essere come detto:


  • formativi, destinati a chi ha terminato il percorso di studi entro 12 mesi;
  • di inserimento/reinserimento lavorativo, destinato a persone disoccupate o in ammortizzatore sociale alla ricerca di un nuovo lavoro, con una durata massima di 12 mesi
  • destinato a persone svantaggiate, come disabili o richiedenti asilo, con una durata massima di 12 o 24 mesi a seconda dei casi.



Come viene pagato il tirocinio?

Non essendo un rapporto di lavoro vero e proprio, il tirocinio non prevede una retribuzione ma soltanto un'indennità minima di 300 euro lordi mensili, che però può essere modificata dalle Regioni. L'indennità viene di norma versata solo se la persone è presente almeno al 70% delle giornate previste.


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