La ritenuta d’acconto è un
anticipo del pagamento delle tasse
che viene addebitato al cliente di un professionista per una prestazione. In questo caso dunque il cliente diventa “sostituto d’imposta” perché s’impegna a versare parte delle tasse dovute dal lavoratore professionista allo Stato, generalmente Irpef o Irap.
Una parte del compenso dovuto per la prestazione concordata dunque viene trattenuta dal cliente che la versa direttamente allo Stato al posto del professionista.
Toccherà poi ai liberi professionisti, nel momento in cui fanno la dichiarazione dei redditi, scorporare dal dovuto la quota di tasse già pagata come ritenuta d'acconto, appunto, dai sostituti d’imposta.
L’obiettivo di questo meccanismo per l’erario è duplice:
In realtà le norme impongono di applicare la ritenuta, oltre che al lavoro autonomo, anche ad altre tipologie di redditi, compreso quello da lavoro dipendente e da capitale. Qui vediamo come funziona e come si calcola la ritenuta d’acconto per il solo lavoro autonomo.
Per ritenuta d’acconto s’intende la cifra che il cliente di un professionista trattiene dal compenso pattuito per una prestazione di lavoro per versarlo a titolo d’acconto all’erario al posto del professionista incaricato, oppure del collaboratore, nel caso di prestazioni occasionali.
Esiste anche la ritenuta d’acconto a titolo di imposta, che invece di rappresentare solo un’anticipazione dell’imposta rappresenta tutta l’imposta dovuta allo Stato. Una volta versata dunque nessun’altra cifra sarà dovuta all’erario.
Fatturare con ritenuta significa dunque indicare in fattura la quota della ritenuta d’acconto, che è generalmente del 20% per i professionisti residenti nel territorio italiano e del 30% per i professionisti che hanno la propria residenza fuori dal territorio dello Stato.
Quindi, come specifica l’Agenzia delle entrate:
Tipo di reddito | Aliquota ritenuta | Base imponibile |
---|---|---|
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Compensi per cessione diritti d’autore da parte dello stesso autore: | ||
soggetti di età superiore a 35 anni | 20% a titolo d’acconto | 75% |
soggetti di età inferiore a 35 anni | 20% a titolo d’acconto | 60% |
Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti | 0% a titolo d’imposta | 100% |
Compensi per cessione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti | 30% a titolo d’imposta | 100% |
Per calcolare la ritenuta d’acconto ci si comporta però in modo diverso a seconda che il professionista sia iscritto o meno a una cassa previdenziale:
Quindi, nel caso di un professionista
senza cassa previdenziale, se il compenso pattuito è di 1.000 euro, la fattura indicherà:
compenso: 1.000 euro;
rivalsa Inps (facoltativa, 4%): 40 euro;
IVA (22%): 228,8;
totale fattura: 1.268,8 euro
Per conoscere il compenso netto che il cliente deve pagare, bisogna dunque sommare compenso e rivalsa Inps (1.040 euro) e sottrarre il 20% di ritenuta d’acconto:
1.040 - 208 = 1.060,8 euro
Al contrario, per un professionista iscritto a una cassa previdenziale, e ipotizzando che il contributo previsto dalla cassa di appartenenza sia ancora il 4%, per lo stesso compenso di 1.000 euro:
compenso: 1.000 euro
contributo cassa (4%): 40 euro
IVA (22%): 228,8 euro
totale fattura: 1.268,8 euro
In questo caso, però, la ritenuta d’acconto viene calcolata senza calcolare il contributo del 4% alla cassa di previdenza, quindi, il 20% di 1.000 euro, ovvero 200 euro. Il compenso netto che dovrà essere pagato dal cliente sarà quindi di:
1.000 - 200 = 1.068 euro
Il cliente quindi pagherà al professionista o al collaboratore il compenso al netto della trattenuta e verserà poi l’ammontare della ritenuta d’acconto all’Erario entro il 16 del mese successivo al pagamento effettuato, utilizzando il modello F24.
Il sostituto d’imposta dovrà poi certificare le ritenute effettuate nell’anno entro il 31 marzo dell’anno successivo, in modo che il professionista, nel momento della dichiarazione dei redditi, possa sottrarre queste somme all’imposta dovuta sul proprio reddito annuale.
Non devono essere soggetti alla ritenuta d’acconto invece i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio, che non essendo compensi veri e propri non hanno l’obbligo di versare la ritenuta.
Secondo le indicazioni del Testo unico sulle imposte sono tenuti ad effettuare la ritenuta d’acconto, in quanto sostituti d’imposta:
Nel caso di una collaborazione occasionale, la ritenuta d’acconto viene indicata nella nota di collaborazione occasionale dal collaboratore, ingaggiato appunto per una prestazione lavorativa che però deve come noto non avere vincoli di subordinazione e rispettare alcuni limiti per frequenza, durata e incasso previsto.
Nella nota di collaborazione occasionale va dunque indicata la ritenuta d’acconto, generalmente del 20% sul compenso lordo pattuito tra le parti, come anticipazione di una parte delle imposte dovute che viene versata, appunto, dal soggetto sostituto d’imposta.
La ritenuta d’acconto va versata dai datori di lavoro, cioè i sostituti d’imposta, entro il 16 del mese successivo a quello in cui viene effettuato il pagamento. Se il termine per il versamento delle ritenute operate cade di sabato o in un giorno festivo lo stesso termine viene rimandato al primo giorno lavorativo successivo.
Come spiega l’Agenzia delle entrate, il versamento va fatto usando il modello F24 soltanto con modalità telematiche, usando quindi il portale apposito, per tutti i sostituti titolari di partita Iva, in particolare usando il codice tributo 1040.
Nel caso in cui il versamento non avvenga nei termini previsti, bisogna rimediare utilizzando il ravvedimento operoso.
Sono soggetti alla ritenuta d’acconto i compensi per prestazioni di lavoro autonomo pagati ad artisti e professionisti, che rientrano in alcune categorie.
In particolare, come sottolinea l’Agenzie delle entrate, si tratta dei compensi versati da un datore di lavoro:
Non sono invece soggetti all’applicazione della ritenuta i compensi versati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale che non superano i
25,83 euro, a meno che questi non siano acconti di un compenso superiore, e che vengono pagati da enti pubblici e privati che non hanno come oggetto esclusivo o comunque principale l’attività commerciale.