Il Fondo di integrazione salariale (FIS) eroga una forma di
sostegno al reddito che viene versata ai lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel regime della
cassa integrazione, ma affrontano la sospensione o la cessazione dell'attività lavorativa.
La legge di bilancio 2022 ha ampliato le tipologie di imprese che possono richiederlo. L'assegno di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate e per il 2023 ha un tetto massimo a 1.321,53 euro. L'ammontare massimo viene infatti rivalutato ogni anno con meccanismi che sono simili a quelli usati per la cassa integrazione per l'industria.
Vediamo come funziona e cosa bisogna fare per accedere al fondo di integrazione salariale per l'anno 2023.
Il Fondo integrazione salariale è un fondo di solidarietà gestito dall'Inps che versa un assegno di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nelle procedure per la cassa integrazione e non sono tutelati da specifici fondi di solidarietà bilaterali.
Il FIS in particolare fino al 31 dicembre 2021 erogava due tipologia di prestazioni:
A partire dal 1° gennaio 2022 il campo d'azione del Fondo è stato profondamente modificato con l'istituzione dell'Assegno di integrazione salariale, che spetta a tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche non costituiti come impresa vera e propria, che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione e hanno almeno un dipendente.
L'Assegno di integrazione salariale viene riconosciuto dall'Inps nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa indipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro, ed è diverso a seconda di quanti dipendenti abbia in media il datore di lavoro. In particolare, secondo quanto specifica la circolare n.18 dell'1 febbraio 2022 dell'Inps:
L'Assegno di integrazione salariale spetta:
Tutti questi lavoratori devono aver maturato almeno 30 giorni di attività nell'azienda, alla data di presentazione della domanda. L'Assegno non spetta però ai lavoratori che hanno la qualifica da dirigente.
Il Fondo di integrazione salariale versa l'Assegno di integrazione salariale per una durata diversa a seconda del numero dei dipendenti dell'azienda:
Per ogni unità produttiva dell'azienda, inoltre, l'erogazione dell'Assegno non può superare i 24 mesi in un quinquennio mobile, anche se ci sono condizioni più favorevoli per i trattamenti con la causale del contratto di solidarietà.
Per quanto riguarda l'importo, invece, l'Assegno di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, secondo l' orario di lavoro fissato dal contratto di lavoro. È previsto inoltre un tetto massimo della prestazione erogabile, che viene rivalutato ogni anno con meccanismi simili a quelli usati per la cassa integrazione. Per il 2023 il tetto massimo è pari a 1.321,53 euro lordi.
I trattamenti di integrazione salariale erogati dal Fondo FIS vengono anticipati dai datori di lavoro e poi rimborsati o conguagliati dall'Inps entro sei mesi dall'autorizzazione.
I datori di lavoro devono versare un contributo per accedere alle prestazioni riconosciute dal fondo, calcolato sulla base della retribuzione mensile imponibile, di cui i due terzi sono a carico dei datori di lavoro, e un terzo a carico del lavoratore. In particolare:
Nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi il Fondi è prevista poi una contribuzione eccezionale del 4% della retribuzione persa.