Contratto di somministrazione: cos'è e come funziona

Kelly Services • ago 18, 2023

Il contratto di somministrazione prevede che un’azienda riceva da un’agenzia per il lavoro il personale di cui ha bisogno, con modalità che garantiscono più flessibilità. Vediamo di cosa si tratta



Il contratto di somministrazione è una tipologia di contratto che prevede che un’
impresa utilizzi i lavoratori messi a disposizione da un’agenzia per il lavoro per un certo periodo di tempo. I lavoratori vengono inviati in “missione” presso l’azienda utilizzatrice ma restano a tutti gli effetti dipendenti dell’agenzia, che li assume con un contratto a tempo determinato o indeterminato.

Vediamo come funziona questa categoria contrattuale e quali sono le norme che ne regolano il funzionamento.



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Cosa è un contratto in somministrazione?

Il lavoro in somministrazione prevede che un’azienda, detta utilizzatrice, richieda lavoratori a un’agenzia di somministrazione registrata al ministero per il Lavoro, chiamata anche somministratore, per svolgere la propria attività.

Si tratta di una tipologia contrattuale che ha sostituito il cosiddetto lavoro interinale, introdotto in Italia col Pacchetto Treu nel 1997, e che è regolata oggi dal Decreto legislativo 81 del 15 giugno 2015, poi modificato e integrato dal cosiddetto Decreto Dignità del 2018. La norma prevede che nel lavoro in somministrazione siano coinvolti tre soggetti:


  1. un’agenzia per la somministrazione di lavoro autorizzata e registrata presso un albo specifico dell’Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro. Viene chiamata anche “somministratore”;
  2. un’azienda o un ente pubblico, detto anche “utilizzatore”, che si avvale del somministratore per cercare personale e quindi della prestazione dei lavoratori;
  3. uno o più lavoratori, i cosiddetti “somministrati”, che sono assunti dall’agenzia che resta il loro datore di lavoro secondo il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale delle agenzie per il lavoro.


Il contratto di somministrazione prevede dunque due tipologie di contratti:


  1. un contratto commerciale, tra l’agenzia per la somministrazione di lavoro e l’azienda utilizzatrice, che regola il rapporto tra le due parti e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
  2. il contratto di lavoro stipulato tra il lavoratore e l’agenzia per il lavoro, che può essere anch’esso a tempo determinato o a tempo indeterminato, che viene definito anche “staff leasing”.



Quali sono le caratteristiche del contratto di somministrazione?

Il contratto di lavoro in somministrazione deve essere costituito da un rapporto fra tre soggetti: azienda utilizzatrice, agenzia di somministrazione e lavoratori in somministrazione. È una tipologia di lavoro che consente all’azienda una maggiore flessibilità nella gestione del personale.

Il contratto di somministrazione ha come fine quello di garantire all’azienda utilizzatrice, che dunque richiede all’agenzia per il lavoro il personale, alcuni vantaggi:


  • la ricerca del personale rimane in capo all’agenzia per il lavoro, che ha un suo archivio e un database specifico che consente di rispondere in tempi più rapidi alle richieste delle aziende, che magari devono rispondere a commesse improvvise in poco tempo;
  • la possibilità di avvalersi di specialisti in determinate funzioni, che sarebbero difficili da ricercare in modo autonomo;
  • non sobbarcarsi delle relative spese burocratiche e di procedure;
  • non occuparsi delle procedure amministrative legate al nuovo rapporto di lavoro.


Dal punto di vista legale e delle procedure, invece, il contratto di somministrazione prevede che:


  • il potere di sanzionare il lavoratore rimane in capo all’agenzia, il somministratore, che riceve le segnalazioni dei comportamenti scorretti da parte dell’azienda utilizzatrice ma resta l’unico soggetto che può prendere provvedimenti;
  • l’organizzazione e la direzione dei lavoratori tocca invece all’azienda utilizzatrice, che può dunque disporre dei lavoratori in somministrazione secondo le proprie esigenze;
  • gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro e alla formazione rimangono in capo all’agenzia di somministrazione, a meno che il contratto non preveda altrimenti;
  • sempre per quanto riguarda la sicurezza, l’azienda utilizzatrice ha gli stessi obblighi per prevenzione e protezione cui è tenuto per i propri dipendenti;
  • lo stipendio viene versato dall’agenzia di somministrazione, così come tutti gli oneri previdenziali, contributi, assicurativi e assistenziali.


Il ricordo al lavoro in somministrazione è però
vietato in alcuni casi previsti dalla legge:


  • in caso di sciopero, per sostituire il personale che sta protestando;
  • se nell’azienda utilizzatrice si stanno adottando riduzioni di orario con trattamenti di integrazione salariale o ammortizzatori sociali come la cassa integrazione;
  • in unità produttive che abbiano avviato procedure di licenziamento collettivo nei 6 mesi precedenti;
  • se i datori di lavoro non hanno rispettato le procedure per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.


L’ente utilizzatore può essere anche della Pubblica amministrazione, anche se in questo caso l’unica forma di somministrazione concessa è quella a tempo determinato.

Altra cosa importante è che il contratto di somministrazione necessita obbligatoriamente della forma scritta, altrimenti i lavoratori vengono considerati dipendenti dell’azienda utilizzatrice.

Ai lavoratori in somministrazione spettano poi i diritti sindacali degli altri lavoratori e anche un trattamento economico e normativo non inferiore a parità di mansioni svolte a quelle dei dipendenti dello stesso livello dell’utilizzatore, cioè dei lavoratori dipendenti di pari livello.



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Quanto durano i contratti di lavoro in somministrazione?

Il contratto di somministrazione può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia per quanto riguarda il rapporto commerciale che lega l’azienda utilizzatrice all’agenzia di somministrazione che per quanto riguarda lavoratore e agenzie per il lavoro.

Questo significa che possono esserci lavoratori in somministrazione:


  • a tempo determinato;
  • a tempo indeterminato, nel caso dello staff leasing.


Il contratto di somministrazione
a tempo indeterminato è consentito per qualsiasi settore di attività e tipo di lavoratori, ma entro un limite del 20% rispetto al numero totale di lavoratori a tempo indeterminato in forza all’azienda utilizzatrice, tenendo come punto di riferimento la situazione al 1° gennaio dell’anno in cui è stato firmato il contratto.

Il lavoratore somministrato a tempo indeterminato ha diritto a ricevere un’indennità di disponibilità nei periodi in cui non è impiegato in missione da nessuna azienda.

Il contratto di somministrazione a tempo determinato, invece, prevede una data di inizio e una di fine della missione presso l’azienda utilizzatrice che dev’essere comunicata al lavoratore in somministrazione. Il numero dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati dall’azienda utilizzatrice, tenendo sempre come paragone la situazione al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto.



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