Bonus stagionali: tutto quello che c'è da sapere

Kelly Services Spa • giu 15, 2022

Il Decreto aiuti di maggio 2022 ha stabilito che i 200 euro di Bonus vanno anche agli stagionali. Ecco come funziona e chi ne ha diritto


Il Bonus anti-inflazione da 200 euro deciso dal governo col Decreto Aiuti(il DL 50/2022) andrà anche ai lavoratori stagionali. Lo definiscono lo stesso decreto e una serie di chiarimenti arrivati dopo l’uscita del testo, che stabiliscono anche le modalità con cui i 200 euro verranno erogati a questa tipologia di lavoratori.



Per chi ha già ricevuto i sostegni-Covid destinati agli stagionali con i vari interventi del governo, avendo ridotto il reddito nell’anno 2021, non dovrà fare nulla, perché riceverà il Bonus in modo automatico dall’Inps.


Devono invece fare domanda, con modalità da definire, i lavoratori stagionali, a termine e intermittenti che hanno lavorato per almeno 50 giornate nel 2021, oltre che gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che hanno versato almeno 50 giornate di contributi, sempre nell’anno 2021. In entrambi i casi, però, i richiedenti devono aver avuto un reddito 2021 non superiore a 35mila euro.

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Cosa s’intende per lavoro stagionale?


Il lavoro stagionale è una delle tipologie previste dalle norme sul mercato del lavoro italiano. Prevede in genere un impegno in un periodo limitato nel corso dell’anno, spesso legato a un’attività, per l’appunto, che dipende dall’andamento stagionale.


Rientrano in questa categoria quindi molti lavoratori impiegati nell’agricoltura, nella pesca, nel turismo estivo o invernale, ma anche il comparto fieristico o il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento.


Si tratta di categorie, come vedremo dopo, particolarmente colpite dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, che proprio per questo hanno potuto ricevere i sussidi introdotti dal governo per aiutarli nel 2020 e nel 2021. Questo aspetto è importante, perché cambia le modalità anche per ricevere il bonus 200 euro introdotto recentemente dall’esecutivo per contrastare gli effetti dell’inflazione e dei rincari energetici e delle materie prime.

A chi spetta il Bonus 200 euro?


Il Decreto aiuti del maggio 2022 ha deciso la distribuzione di un Bonus da 200 euro una tantum, che cioè verrà erogato una volta sola. Il Bonus arriverà a circa 30 milioni di italiani e spetta a:

  • lavoratori dipendenti;
  • pensionati;
  • lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • i collaboratori domestici;
  • i lavoratori stagionali o intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali.


L’erogazione del Bonus 200 euro non è sempre automatica, perché mano a mano che sono usciti chiarimenti e circolari sono state anche indicate una serie di categorie per cui è necessaria una richiesta.


Ulteriori caratteristiche necessarie per ricevere il Bonus 200 euro sono:

  • aver goduto dell’esonero contributivo dello 0,8% sui contributi previdenziali nel primo quadrimestre 2022 e quindi avere un reddito imponibile mensile massimo di 2.692 euro in uno di questi quattro mesi;
  • essere titolare del rapporto di lavoro al 1° luglio 2022.


Il Decreto aiuti dunque ha destinato anche ai lavoratori stagionali e gli intermittenti il Bonus da 200 euro. Bisogna sottolineare che si tratta di un Bonus che non è soggetto a tassazione, perché non partecipa alla formazione del reddito imponibile. I 200 euro dunque sono una cifra netta.


Per i lavoratori stagionali che non hanno goduto dei sostegni varati dal governo tra 2020 e 2021, è prevista la presentazione di una domanda, per far sì che il Bonus 200 euro venga poi erogato correttamente dall’Inps, tra giugno e luglio 2022.

Per ottenere il Bonus, però, bisogna:


  1. aver lavorato almeno 50 giornate nell’anno 2021;
  2. avere un reddito non superiore a 35mila euro.


Il Bonus riguarda i lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato oppure contratti di lavoro intermittente, con o senza indennità di disponibilità.


Se un lavoratore era stagionale nel 2021 e nel 2022 invece è titolare di un contratto di tipo diverso, per esempio non è più precario o è stato assunto con un impiego annuale a tempo determinato, il Bonus 200 euro spetta una volta sola, secondo le modalità previste dalla condizione attuale del lavoratore. Non sono comunque escluse nuove circolari di spiegazione, perché restano comunque alcuni dubbi interpretativi sui tempi e sulle modalità di erogazione concreta del Bonus.


Come abbiamo detto, l’erogazione dovrebbe però essere automatica per i lavoratori stagionali che nel corso del 2020 e del 2021 hanno ricevuto i sussidi introdotti dal governo per la categoria.

Quali sono gli aiuti introdotti dal governo per gli stagionali?


Il governo è intervenuto più volte per sostenere questi lavoratori, prima con l’indennità onnicomprensiva da 1.000 euro (Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104), ripetuta poi dal Decreto Ristori di ottobre e dal decreto-legge del 30 novembre 2020.


Alle stesse categorie di lavoratori sono stati poi destinati gli aiuti del Decreto Sostegni di marzo 2021 e del Decreto Sostegni bis,, che hanno innalzato gli aiuti destinati alle stesse categorie prima con una rata da 2.400 euro e poi con un nuovo sostegno da 1.600 euro.

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Quando è scaduto il termine per presentare domanda?


Il termine ultimo per la presentazione della domanda era il 30 settembre 2021, così come stabilito dall’Inps. Al momento non sono previsti ulteriori bonus per questa categoria di lavoratori, quindi non è possibile fare ulteriori domande.


Ricordando comunque che non tutti i lavoratori dovevano presentare domanda:


  • i lavoratori che già ricevevano l’indennità prevista dal decreto Sostegni (il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) hanno infatti ricevuto la somma spettante senza dover presentare una nuova domanda;


  • al contrario i lavoratori che non stavano già ricevendo l’indennità avevano come termine ultimo quello del 30 settembre 2021.

A chi spettavano gli aiuti per gli stagionali?


Come ha spiegato l’Inps con una serie di messaggi emanati nel corso dei mesi, questi aiuti erano destinati ad alcune categorie di lavoratori interessate dall’indennità Covid-19, e in particolare:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.


Ci sono poi indennità previste anche per gli operai agricoli a tempo determinato, da 800 euro per chi nel 2020 ha svolto almeno 50 giornate di lavoro, e di 950 euro per i pescatori autonomi di acque marittime, interne o lagunari, compresi i soci delle cooperative.

Quali erano i requisiti necessari?


Ferme restando le categorie interessate, l’Inps ha spiegato con una circolare le caratteristiche necessarie per potere ricevere le due indennità.


Per i lavoratori stagionali turistici e delle terme, anche in somministrazione:

  • il lavoratore deve aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis;
  • essere titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis (il 26 maggio 2021), nei settori interessati, che abbiano però una durata complessiva di almeno trenta giornate;
  • non essere titolari, all’entrata in vigore del decreto, di una qualche pensione e di un rapporto di lavoro dipendente;
  • l’accesso all'indennità, precisa l’Inps, è concesso anche ai lavoratori che una volta cessato il rapporto di lavoro stagionale hanno instaurato un altro lavoro subordinato, a condizione che anche questo sia cessato alla data del 27 maggio 2021.


Per i lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione inquadrati in settori diversida quelli del turismo e delle terme, tranne agricoltura:

  • il lavoratore deve aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis;
  • devono avere svolto l’attività lavorative per almeno trenta giornate;
  • gli stessi non devono avere instaurato un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • non devono essere titolari di un assegno pensionistico.


Lavoratori intermittenti:

  • aver lavorato dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2020 per almeno trenta giornate, sia per coloro che sono stati titolari di un contratto a chiamata con obbligo alla risposta che per quelli che avevano un contratto senza obbligo;
  • non devono essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • non devono essere titolari di un assegno pensionistico diretto.

Lavoratori occasionali:

  • devono essere stati titolari di contratti occasionali tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, secondo quanto definito dall’articolo 2222 del codice civile;
  • non devono avere un contratto di questa categoria attivo al 27 maggio 2021;
  • devono essere iscritti nell’arco temporale descritto alla Gestione separata, con accredito di almeno un mese di contributi;
  • non devono essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • non devono essere titolari di un assegno pensionistico.


Lavoratori incaricati delle vendite a domicilio:

  • reddito superiore a 5.000 euro annui nel 2019;
  • titolari di partite Iva;
  • iscritti alla Gestione separata;
  • nessun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di richiesta;
  • nessuna pensiona diretta.


Lavoratori a tempo determinato del settore del turismo:

  • titolari di contratto a termine tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 per almeno 30 giornate;
  • essere stati titolari di uno o più contratti a termine negli stessi settori nell’anno 2018, per almeno trenta giornate;
  • nessuna pensione al 26 maggio 2021;
  • nessun lavoro dipendente al 27 maggio 2021.


Lavoratori dello spettacolo:

  • iscritti al Fondo pensioni lavoratori spettacolo;
  • almeno 30 contributi giornalieri tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;
  • reddito 2019 inferiore ai 75.000 euro;
  • nessuna pensione diretta;
  • nessun contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al 27 maggio 2021;
  • in alternativa l’indennità da Covid-10 almeno sette contributi giornalieri nello stesso periodo, con un reddito non superiore a 35.000 euro.
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Come si richiedevano le indennità?


La richiesta poteva essere fatta sul portale online dell’Inps, con il codice fiscale e il PIN rilasciato dall’Istituto. Oppure con un’identità SPID, una carta d’identità elettronica o una Carta nazionale dei servizi (CNS). Per i lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal Decreto Sostegni la procedura è stata invece automatica, nel senso che hanno ricevuto la nuova indennità senza dover presentare una nuova domanda.


Come detto, per chi invece voleva presentare una nuova domanda vale il termine del 30 settembre 2021.

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