Dimissioni nel periodo di prova: cosa c'è da sapere

ott 04, 2022

Le dimissioni nel periodo di prova sono una possibilità concessa ai lavoratori entrati da poco nelle imprese. Non hanno preavviso e non devono essere motivate. Vediamo come funzionano



Sei stato assunto in prova da un’azienda cui ti eri proposto, ma dopo aver iniziato il tuo periodo di prova capisci che non è l’
impiego che cercavi. Oppure, dopo che sei entrato in quell’azienda, ti contatta un’altra e ti fa una proposta molto più allettante. Per questi casi esistono le dimissioni durante il periodo di prova, cioè la possibilità di recedere dal rapporto di lavoro concessa al lavoratore (ma anche al datore di lavoro) con un meccanismo molto più snello rispetto a quello previsto per le dimissioni volontarie da un contratto a tempo indeterminato o determinato.

Per farlo basta comunicare l’intenzione di dimettersi all’azienda, meglio se con una lettera di dimissioni, perché il contratto di lavoro può essere interrotto in modo abbastanza immediato nel caso di un’assunzione in prova: senza preavviso, senza comunicazioni telematiche e senza dover specificare le ragioni che ti spingono a farlo.

Vediamo però esattamente come funzionano le dimissioni durante il periodo di prova.


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Cosa succede se mi licenzio nel periodo di prova?

Lasciare l’azienda che ti ha assunto in periodo di prova è una possibilità concessa dalla legge: basta comunicare all’impresa che hai intenzione di lasciare il posto con effetto immediato, senza dover motivare o dare particolare preavviso.

La ragione di questa procedura snella è che il periodo di prova è pensato come un momento “di studio” tra le parti in causa. Il periodo di prova può essere interrotto in qualsiasi momento sia dal dipendente che dall’azienda, proprio perché che in questa fase entrambi si stanno valutando a vicenda: il lavoratore ha la possibilità di capire se l’impiego che ha trovato è nelle sue corde, mentre il datore di lavoro può testare le capacità del lavoratore prima del suo ingresso effettivo in azienda.

Si tratta di una possibilità concessa dalla legge e dalla contrattazione collettiva, perché ogni contratto di settore detta modi e tempi per il periodo di prova, stabilendo il tempo massimo del periodo di prova e le norme che regolano le sue modalità di svolgimento.

Il tetto massimo, che varia da settore a settore, serve infatti a evitare che il periodo di prova si allunghi a dismisura, prendendo il posto delle assunzioni vere e proprie.

La durata massima per il periodo di prova è di:

  • 6 mesi per i lavoratori con incarichi dirigenziali;
  • 3 mesi per gli impiegati senza funzioni direttive.


Anche se come detto sono i contratti collettivi a stabilire i tempi specifici per il periodo di prova.

La facilità con cui si può recedere dal periodo di prova è stabilito anche dall’articolo 2096 del Codice civile, che stabilisce che:


“durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto,
senza obbligo di preavviso o d’indennità


Lo stesso articolo poi chiarisce però che se il periodo di prova è stabilito “per un periodo minimo necessario”, il diritto di recesso non si può esercitare prima della fine di questo periodo. Salvo ovviamente i casi in cui sono previste le dimissioni per giusta causa, capace da sola di permettere l’interruzione immediata del rapporto di lavoro.

Lo stesso articolo del Codice civile stabilisce anche che il patto di prova dev’essere definito in forma scritta fra le parti, altrimenti il patto decade e l’assunzione deve intendersi definitiva.

La giurisprudenza però ha messo comunque dei paletti alla possibilità dell’azienda di interrompere il contratto, stabilendo per esempio che questo non può avvenire se l’impresa non ha messo in condizioni il lavoratore in prova di svolgere il proprio compito in maniera adeguata.



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Quanti giorni di preavviso nel periodo di prova?

Non sono previsti limiti di tempo o un periodo di preavviso per dare le dimissioni nel periodo di prova. L’interruzione può avvenire in qualsiasi momento, durante la prova o al suo termine, senza che ci sia bisogno di avvertire per tempo l’altra parte.

Questo stabilisce la legge, anche se è buona norma avvisare il datore di lavoro della volontà di dimettersi dal posto di lavoro, per non mettere in difficoltà l’impresa nel momento in cui la lascerai.

Ed è sempre buona norma anche scrivere una lettera di dimissioni durante il periodo di prova in forma scritta, per fissare su un documento l’avvenuta interruzione, che è sempre utile nel caso di contenziosi.

Per cui si può avvisare per tempo in forma verbale il datore di lavoro della propria volontà e poi comunicare ufficialmente per lettera le dimissioni, preparando un testo in duplice copia da firmare e far firmare per ricevuta al datore di lavoro, per poter conservarne una copia.


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Lettera di dimissioni nel periodo di prova: esempio

Una lettera di dimissioni durante il periodo di prova deve contenere:

  • i dati del lavoratore;
  • i dati dell’azienda;
  • l’oggetto “dimissioni durante il periodo di prova”;
  • il testo con cui si comunica la propria intenzione e l’ultimo giorno di lavoro;
  • luogo e data, con le firme del lavoratore e del datore di lavoro.


Ecco un esempio di lettera di dimissioni.


Mario Rossi

via Indipendenza 10

Milano

 

Spett.le azienda

Società Spa

via della Libertà 2

Milano

 

Oggetto: Dimissioni in periodo di prova

 

Lo scrivente Mario Rossi, dipendente dell’azienda Società Spa, con la presente lettera intende rassegnare le proprie irrevocabili dimissioni in periodo di prova con decorrenza 30 giugno 2022 ultimo giorno di lavoro.

 


Lì 20 giugno 2022 FIRMA LAVORATORE

 

Per ricevuta

FIRMA DATORE DI LAVORO

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