Dimissioni volontarie, tutto quello che c'è da sapere

Kelly Services Spa • lug 29, 2023

Con le dimissioni volontarie, diversamente dal licenziamento, è il lavoratore che interrompe il rapporto di lavoro. Ci sono però norme e tempi da rispettare. Ecco come bisogna fare



Mentre nel caso di licenziamento è l’azienda a interrompere il rapporto di lavoro col proprio dipendente, le dimissioni volontarie sono il processo con cui un lavoratore abbandona il proprio posto di lavoro
volontariamente.

Per garantire procedure certe al lavoratore, ma anche garanzie all’azienda, prima di dare le dimissioni bisogna avere presente tutte le norme che le regolano, le modalità per comunicarle in modo corretto e soprattutto il preavviso necessario, che determinerà così l’ultimo giorno di lavoro.

Dal 2016, inoltre, tutto il processo è stato spostato su un portale online del ministero del Lavoro, e dunque non serve più inviare una lettera raccomandata al proprio datore di lavoro. Vediamo dunque tutte le procedure da rispettare per evitare errori.




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Cosa sono le dimissioni volontarie?

Le dimissioni volontarie sono la procedura con cui un lavoratore abbandona il proprio posto di lavoro per sua volontà. A differenza del licenziamento dunque, che è una procedura traumatica avviata dall’impresa per motivi vari (come crisi aziendale o motivi disciplinari), per le dimissioni volontarie è il lavoratore a interrompere il rapporto lavorativo.

Anche in questo caso le motivazioni possono essere diverse. Ci si può infatti dimettere per problemi familiari, oppure perché si è ricevuta un’offerta di lavoro più attraente del posto che si occupa. A differenza del licenziamento, però, la scelta di dimettersi non deve essere motivata.

In questo senso le leggi che regolano le dimissioni volontarie servono a dare garanzie sia al lavoratore che all’azienda. Al lavoratore perché gli consentono di avere una procedura certa di abbandono del proprio impiego, tutelata dalla legge e non soggetta alle richieste o alle rimostranze dell’azienda. E all’impresa perché grazie ai tempi di preavviso previsti può avere una transizione più graduale da un lavoratore all’altro, che le consente di gestire la sostituzione con meno problemi.

Diverso è invece il caso delle dimissioni per giusta causa, che avvengono per motivi gravi che non consentono di continuare il rapporto, come il mancato pagamento dello stipendio, le molestie sessuali o il mobbing.



Come fare per dare le dimissioni dal lavoro?

Le dimissioni devono essere gestite in maniera professionale dal lavoratore, sia per non incorrere in eventuali sanzioni per non aver rispettato le procedure previste, sia per non creare problemi all’azienda che si abbandona.

La prima cosa da fare è dunque verificare i tempi di preavviso previsti dal proprio contratto, che vediamo più avanti, e poi fissare un incontro col proprio responsabile per annunciargli la decisione.

Parlarne al proprio capo per tempo consente infatti di gestire la transizione senza i problemi che potrebbero sorgere quando le dimissioni vengono comunicate all’ultimo momento.

Una volta notificate ufficialmente le dimissioni, è bene offrire il proprio aiuto per la propria sostituzione, collaborando per facilitare l’ingresso di chi verrà dopo di noi. Allo stesso modo, non è né professionale né conveniente abbandonarsi a giudizi negativi o polemiche nei confronti dell’azienda che si lascia. Questi potrebbero risultare controproducenti sia per la ricerca di un nuovo lavoro che in caso di ritorno futuro nella stessa azienda, magari in una posizione di maggiore responsabilità.



Come dare le dimissioni 2023?

Dal 12 marzo 2016, per effetto del Decreto ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali, le dimissioni volontarie possono essere formalizzate soltanto con una procedura telematica sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con un processo regolato dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n 151.

Il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 definisce le modalità precise per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo, i tempi e i modi per revocare le dimissioni e le norme tecniche per compilare i dati e inviarli al ministero del Lavoro, trasmettere la pratica al datore di lavoro e alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente (l’ex Direzione territoriale del lavoro).

Restano fuori il lavoro domestico, i casi di risoluzione dopo una conciliazione stragiudiziale, i lavoratori della pubblica amministrazione e i casi previsti dalla legge per i genitori lavoratori.

Le dimissioni telematiche sono state introdotte per un’esigenza generale di semplificazione burocratica, ma soprattutto per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, una procedura illegale che penalizzava soprattutto le donne lavoratrici.

I datori di lavoro scorretti infatti facevano firmare una lettera di dimissioni al momento stesso dell’assunzione, lasciandola senza data, per poterla poi tirare fuori nel momento voluto. Un sistema che consentiva di evitare le procedure previste per il licenziamento vero e proprio.



Come comunicare al datore di lavoro le dimissioni?

La procedura per formalizzare le dimissioni online prevede due possibilità per il lavoratore:


  1. accedere alla procedura in modo autonomo in modalità telematica, tramite il link apposito, a cui è possibile accedere con SPID o CIE, la Carta d’Identità elettronica;
  2. rivolgersi a soggetti abilitati come patronati, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazioni, consulenti del lavoro e le sedi territoriali competenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro.


Ogni richiesta, sia quelle inviate da questi soggetti che quelle inviate direttamente dai lavoratori, è identificata con la data di trasmissione e un codice coerente con la data. Il lavoratore poi ha sempre la possibilità di revocare le dimissioni
entro i 7 giorni successivi alla comunicazione.

I dati relativi al rapporto di lavoro vengono recuperati dal sistema, mentre per le assunzioni precedenti al 2008 bisogna inserire alcune informazioni sul datore di lavoro, come il codice fiscale o il nome dell’azienda.



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Dove andare per fare la lettera di dimissioni?

Come detto, l’unico portale dedicato alla procedura di dimissioni online è un sito del Lavoro e delle Politiche Sociali, che dà accesso a una serie di servizi diversi. Le dimissioni si possono presentare in modo autonomo accedendo personalmente al servizio online oppure rivolgendosi a soggetti abilitati.

Per avviare la procedura in modo autonomo bisogna quindi collegarsi al sito ed entrare nel sistema utilizzando diversi sistemi, che sono principalmente:


  1. lo SPID, ovvero l’identità digitale che consente di interfacciarsi con i servizi della pubblica amministrazione online;
  2. la CIE, ovvero la Carta d’identità elettronica che viene rilasciata dal Comune di residenza.


Una volta entrati nel portale, il sistema dà la possibilità di effettuare diverse procedure, tra cui:


  • dimissioni volontarie;
  • comunicazione disabili Pa;
  • sgravi Cds online;
  • abilitazione Cdl;
  • riconoscimento titolo estero;
  • formazione a distanza.


Cliccando su “
dimissioni volontarie” la schermata successiva riepiloga i dati necessari a completare la procedura:


  • data di decorrenza delle dimissioni;
  • indirizzo PEC del datore di lavoro cui verrà comunicata automaticamente l’avvio della procedura di dimissioni.


Il sistema spiega anche quale tipologie di lavoratori non devono usare la procedura online, ovvero:


  • lavoratori pubblici;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori marittimi;
  • lavoratori durante il periodo di prova;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • nel caso di dimissioni e risoluzioni consensuali disposte nelle sedi conciliative stragiudiziali;
  • genitori lavoratori dimissionari entro i tre anni di vita del bambino, per cui le dimissioni si comunicano al datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro competente per la convalida.


Si dà anche la possibilità di scaricare un
manuale per il lavoratore preparato dal ministero e aggiornato al 04/03/2022.


Cliccando su “Entra” in questa schermata si accede definitivamente al form online per la trasmissione della comunicazione, che ha già ricevuto i dati del lavoratore utili a individuare i rapporti di lavoro in essere. Cliccando su “Inserisci nuova dimissione” la schermata mostra i rapporti di lavoro individuati.

Ora bisogna selezionare il rapporto di lavoro e continuare la procedura, mentre se il lavoro da cui si intende dimettersi non è presente si può anche cliccare su “Inserimento dimissioni per un rapporto non presente in elenco” e inserire manualmente i dettagli necessari.

Dopo questa fase si entra in tre sezioni differenti:


  1. dati lavoratore;
  2. dati datore di lavoro;
  3. dati rapporto di lavoro.


Come detto buona parte di questi dettagli vengono caricati automaticamente dal sistema una volta identificato il lavoratore tramite SPID o CIE.


Nella sezione “Recesso dal rapporto di lavoro” si chiede invece di indicare:


  • data decorrenza delle dimissioni (è il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro prevista, una volta rispettato il periodo di preavviso);
  • tipologia della comunicazione, ovvero dimissioni volontarie, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale.


Una volta completata la procedura, cliccando sul tasto “Salva” viene ufficializzata la dimissione, che a quel punto viene comunicata al datore di lavoro.

La revoca delle dimissioni è possibile entro 7 giorni.


Viceversa, se non si vuole avviare la procedura di dimissioni volontarie in modo autonomo, ci si può anche rivolgere ai soggetti abilitati, che sono:


  • patronati;
  • organizzazione sindacale;
  • enti bilaterali;
  • commissioni di certificazioni;
  • consulenti del lavoro;
  • sedi territoriali competenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro.


Quanto tempo prima si devono dare le dimissioni?

Il periodo di preavviso previsto per le dimissioni volontarie può andare da 15 a 120 giorni, a seconda del contratto di lavoro applicato, dell’anzianità di servizio, della qualifica e dell’inquadramento. Nel contratto del commercio, per esempio, con cinque anni di anzianità i giorni di preavviso vanno dai 15 per sesto e settimo livello ai 60 giorni per quadri e primo livello. Con oltre cinque anni di anzianità si va invece dai 20 ai 90 giorni.



Come dare le dimissioni con lettera cartacea?

Come abbiamo visto, nonostante l’unica procedura ammessa per dare le proprie dimissioni volontarie sia quella telematica, esistono alcune categorie di lavoratori che non sono ammesse a questa tipologia di comunicazione.

Si tratta delle dimissioni comunicate:


  1. nelle cosiddette sedi protette, cioè nelle Commissioni di conciliazione nell’Ispettorato territoriale del lavoro;
  2. dai lavoratori domestici;
  3. dai lavoratori marittimi;
  4. dai lavoratori che sono ancora nel periodo di prova;
  5. dai dipendenti pubblici;
  6. dalle lavoratrici madri o dai neo-genitori, nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza, nel caso di bambino adottato o in affidamento.


Questo però non significa che queste categorie di lavoratori debbano usare la vecchia lettera di dimissioni cartacea. Nel caso delle dimissioni in sede protetta, delle madri e dei neo-genitori, infatti, esistono
procedure specifiche per rassegnare la proprie dimissioni volontarie.

Anche i dipendenti pubblici hanno procedure specifiche, che sono previste dalla normativa a seconda dell’ente di appartenenza, che di solito ha una modulistica apposita o canali dedicati nel caso di dimissioni volontarie dei propri lavoratori.

Le altre categorie, invece (domestici, marittimi, collaboratori coordinativi e continuativi, lavoratori in periodo di prova) possono comunicare le proprie dimissioni volontarie con una lettera, da inviare tramite raccomandata o Pec (magari anticipandola anche via mail) al datore di lavoro.

La lettera deve contenere:


  • i dati personali del lavoratore;
  • l’indicazione del periodo di preavviso prevista dal proprio contratto;
  • l’indicazione dell’ultimo giorno di lavoro, così come concesso dalla normativa.



Cosa succede se ci si dimette senza preavviso?

Il preavviso per le dimissioni volontarie è una tutela per il datore di lavoro nel caso un dipendente decida di lasciare l’azienda. Se il preavviso non è rispettato al dipendente viene detratta una somma, con l’eccezione di alcuni casi specifici previsti dalla legge.

Il riconoscimento di una somma all’azienda in caso di mancato preavviso, che di solito vale quanto il lavoratore avrebbe incassato nel caso in cui il preavviso fosse stato lavorato, è una sorta di risarcimento per il disagio recato all’azienda.

Senza un periodo ti tempo di preavviso infatti il datore di lavoro avrà più difficoltà a cercare un sostituto per il lavoratore dimissionario e l’organizzazione dell’impresa potrebbe subire un rallentamento o comunque dei problemi.

L’obbligo di preavviso non è però previsto in alcuni casi specifici previsti dalla legge, che riconosce il diritto a interrompere immediatamente il rapporto di lavoro da parte del dipendente per alcuni motivi:


  • giusta causa: quando un comportamento del datore di lavoro sia talmente grave da giustificare l’uscita immediata dall’azienda, come per esempio il mancato pagamento dello stipendio, le molestie sessuali o il mobbing;
  • accordi collettivi per l’esodo: quando sindacati e azienda concordano un programma di uscite (incentivate, volontarie e così via) il periodo di preavviso non è richiesto, perché si considera che l’azienda si sia già organizzata per le uscite;
  • maternità: nel caso di lavoratrici in gravidanza non è previsto preavviso dal momento della scoperta della maternità fino al 1° anno di vita del figlio;
  • quando il padre lavoratore utilizza il congedo di paternità;
  • durante il periodo di prova.


C’è anche la possibilità che sia il nuovo datore di lavoro, nel caso di un cambio di impiego, a richiedere al lavoratore il recesso immediato dalla sua azienda precedente. In questo caso spesso vengono raggiunti accordi che prevedono il pagamento dell’indennità di mancato preavviso al vecchio datore di lavoro dalla nuova azienda che assume il lavoratore.



Lettera di dimissioni volontarie: esempio

Come abbiamo visto la procedura di dimissioni volontarie può essere fatta solo per via telematica dal 12 marzo 2016. Tuttavia esistono alcune tipologie di impiego, in vari settori, che invece richiedono ugualmente di presentare una lettera cartacea, e anche imprese che chiedono comunque di scrivere.

Ecco dunque un esempio di lettera di dimissioni, da adattare ovviamente al caso specifico:



Mario Rossi

via G. Marconi 15 - Milano

333.3333333 - mariorossi@mail.it



Spettabile Azienda Tipo srl

alla cortese attenzione di Paolo Brambilla



Milano, 1 gennaio 2023

Oggetto: Dimissioni volontarie


Io sottoscritto Mario Rossi rassegno le mie dimissioni dal lavoro in data odierna dichiarando comunque la disponibilità a continuare a lavorare nel corso del periodo di preavviso previsto dal contratto di riferimento.


Resto a disposizione per eventuali necessità.


Cordiali saluti.

Mario Rossi


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