Lavoratori fragili: chi sono e a cosa hanno diritto

Kelly Services Spa • giu 01, 2022

Durante la pandemia sono state introdotte delle tutele aggiuntive per i lavoratori fragili, che rischiano conseguenze gravi in caso di contagio. Ma molte delle misure prese sono in scadenza


Con lo scoppio della pandemia di Covid 19 è diventato necessario cercare nuovi modi di lavorare, per evitare il più possibile il rischio di contagio sul luogo di lavoro. La misura principale, oltre ai protocolli di sicurezza adottati dalle aziende su distanziamento e sanificazione, è stata la semplificazione delle procedure di accesso allo smart working, il “lavoro agile”, che da fenomeno limitato a poche aziende e pochi lavoratori dipendenti è diventato fenomeno di massa anche in Italia.


Non tutti i mestieri però possono essere svolti in modalità di lavoro agile, per cui si è dovuto intervenire per tutelare quei “lavoratori fragili” che per motivi di salute personali era meglio non frequentassero uffici o fabbriche ma nello stesso tempo non potevano accedere allo smart working.


Per queste categorie di lavoratori sono dunque state inserite tutele particolari, che consentono di assentarsi dal luogo di lavoro equiparando il periodo di assenza a una degenza ospedaliera senza inserire questi giorni nel conto dei giorni massimi di malattia concessi dalla legge, il cosiddetto comporto. Ma anche una sorveglianza sanitaria eccezionale da parte dei medici. Queste tutele erano scadute, ma sono state prorogate con la conversione in legge del Decreto riaperture (dl 24/2022), anche se con scadenze differenziate a seconda dello strumento previsto, secondo quanto definito dal ministro della Salute.


Vediamo di cosa si tratta.

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Chi sono i lavoratori fragili 2022?


Le categorie di lavoratori fragili che possono ancora usufruire delle tutele previste per questa categoria di lavoratori, anche dopo la fine dello stato di emergenza, sono quelle indicate dal Ministero della Salute nel Decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.

Questo stabilisce che devono essere considerati lavoratori fragili:


Indipendentemente dallo stato vaccinale: 

i pazienti con una marcata compromissione della risposta immunitaria, a causa di:


  • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
  • attesa di trapianto d’organo;
  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
  • immunodeficienze primitive (come per esempio sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (per esempio terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario);
  • dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia;
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico


oppure, pazienti che presentino tre o più di queste condizioni patologiche:


  • cardiopatia ischemica,
  • fibrillazione atriale,
  • scompenso cardiaco,
  • ictus,
  • diabete mellito,
  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica,
  • epatite cronica,
  • obesità


In caso di contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni: 


  • età maggiore di 60 anni;
  • condizioni di cui all’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021. 


Lo stesso ministero segnala che l’esistenza di queste patologie deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Quali tutele per i lavoratori fragili 2022?


Con il termine dello stato di emergenza si poneva il problema di cosa fare delle forme di tutela che durante la pandemia di Covid-19 erano state pensate per i lavoratori fragili, ovvero coloro che avrebbero rischiato, in caso di contagio, conseguenze ancora più gravi rispetto alle altre persone.


La legge 19 del maggio 2022, che ha convertito il Decreto riaperture, ha così allungato i termini di queste tutele, anche se con alcune scadenze diversificate. Eccole:


  1. fino al 30 giugno 2022
    Equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, dipendenti pubblici o privati, che sono in possesso dei certificati necessari rilasciati dai competenti organi medico-legali ma che rientrano anche nell’apposita lista diffusa dal Ministero della Salute.
    Resta anche il rimborso forfettario previsto per i datori di lavoro privati, con obbligo previdenziali Inps, per le spese sostenute per i propri dipendenti che non hanno diritto all’assicurazione economica di malattia;
  2. fino al 30 giugno 2022
    I lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche con l’affidamento a una mansione diversa che sia compresa nella stessa categoria o area di inquadramento, oppure con lo svolgimento di attività di formazione professionale, anche da remoto.


Sono stati poi prorogati invece fino al 31 luglio 2022, come comunicato dall’Inail con una nota specifica, i termini relativi alla Sorveglianza sanitaria eccezionale. I datori di lavoro, sia pubblici che del settore privato, interessati dalla norma possono dunque nuovamente fare richiesta di visita medica per lavoratori fragili ai servizi territoriali dell’Inail utilizzando il portale apposito.


Per sorveglianza sanitaria eccezionale s’intende una visita medica per i lavoratori fragili o coloro che comunque possono rientrare nella condizione di fragilità.


Chi sono i lavoratori fragili?


Per definire esattamente chi rientra nella categoria di lavoratori fragili il ministero della Salute è intervenuto, durante la prima fase di pandemia, con una circolaredel 4 settembre 2020, che stabilisce che:


“il concetto di fragilità va dunque individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto”.


La stessa circolare spiega che non bastava l’età per rientrare nella categoria, ma serve piuttosto la compresenza di fattori di salute che comportano per queste persone un maggiore rischio in caso di contagio.

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A quali tutele hanno diritto?


Una volta che il medico competente o le autorità sanitarie hanno accertato la condizione di fragilità della persona, a questa spettano le garanzie definite dal decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18. All’articolo 26 la norma stabilisce che il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza è equiparato alla malattia e “non è computabile ai fini del periodo di comporto”.


Quel decreto stabiliva che fino al 30 aprile l’assenza veniva equiparata al ricovero ospedaliero sia per i lavoratori con disabilità accertata ma anche a coloro “in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita”.


Il Decreto Sostegnidel 22 marzo 2021 è poi intervenuto prorogando fino al 30 giugno 2021 questi diritti dei lavoratori fragili, chiarendo quindi definitivamente che il periodo di assenza non dev’essere computato ai fini del termine massimo di comporto.



Ulteriori proroghe sono poi arrivate nei mesi successivi, come abbiamo visto, fino alle ultime scadenze introdotte dal Decreto Riaperture nel maggio 2022.

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