La maternità facoltativa, o congedo parentale, è un periodo di astensione dal lavoro fino a 10 - 11 mesi che può essere richiesto da entrambi i genitori. Vediamo cosa spetta e come funziona
La maternità facoltativa, o più correttamente congedo parentale, visto che si tratta di una misura a favore sia delle madri lavoratrici che dei padri, è un periodo di astensione dal lavoro che può essere richiesto da entrambi i genitori per seguire la crescita di un figlio.
A differenza dell’astensione obbligatoria, la cosiddetta maternità obbligatoria, è dunque una facoltà prevista dalla legge per lavoratrici e lavoratori, che può essere ottenuta da varie categorie di lavoratori fino ai 12 anni di età del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori di 10 o 11 mesi, anche in caso di adozione o affidamento.
A fronte della sospensione del rapporto di lavoro, è previsto il pagamento da parte del datore di lavoro o direttamente dall’Inps di un’indennità che può essere del 30% dello stipendio oppure nulla, a seconda delle condizioni.
Vediamo tutto quello che bisogna conoscere per fare domanda di congedo parentale.
Il congedo parentale, spesso indicato come maternità facoltativa nel caso delle lavoratrici madri, è un periodo di astensione dal lavoro che può essere richiesto da entrambi i genitori per seguire la crescita di uno o più figli. Diversamente dal congedo obbligatorio, viene concesso
su richiesta a lavoratori e lavoratrici dipendenti, mentre non può essere ottenuto da:
genitori che lavorano a domicilio.
Il 31 marzo scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato due schemi di decreti legislativi che modificano alcuni aspetti del congedo parentale, aumentando i periodi coperti dall'indennità.
In particolare :
Il congedo parentale spetta ai genitori fino ai 12 anni di vita del bambino per un periodo massimo complessivo tra entrambi i genitori che non può superare i 10 mesi, che possono diventare 11 mesi quando il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi.
Nell’ambito di questo limite massimo il congedo parentale può essere ottenuto:
Il congedo spetta anche ai genitori adottivi o affidatari, con le stesse modalità dei genitori naturali, entro i 12 anni di ingresso del figlio nel nucleo familiare, indipendentemente dalla sua età anche se non oltre i 18 anni. Il periodo di congedo spetta inoltre per ogni figlio allo stesso modo.
Il periodo di congedo parentale può essere anche usufruito a ore, cioè senza interrompere del tutto il rapporto di lavoro, sulla base delle regole definite dai contratti nazionali di settore. In caso di mancanza di queste norme, il decreto legislativo n.80 del 15 giugno 2015 prevede che il congedo possa essere fruito per metà dell’orario lavorativo precedente all’inizio del congedo. C’è però la possibilità anche di trasformare il rapporto di lavoro full time, cioè a tempo pieno, a part time al posto del congedo parentale o comunque entro i mesi ancora disponibili di congedo.
Il congedo parentale spetta anche alle lavoratrici autonome (ma non ai padri lavoratori autonomi), con norme e per periodi appositi, ma a condizione che le lavoratrici abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente a quello in cui ha inizio il congedo. E solo se c’è l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Ai genitori che chiedono il congedo parentale, spetta un’indennità pari:
Maggiori dettagli vengono forniti dall’Inps con la circolare n.139 del 2015 e nella sezione dedicata al lavoro autonomo.
Come abbiamo visto, il Consiglio dei ministri del 31 marzo scorso ha modificato queste norme, con schemi di decreti legislativi che ora dovranno essere applicati dall'Inps. Le nuove indicazioni prevedono infatti che venga aumentato da 6 a 12 anni il limite di età del figlio per avere il congedo parentale parzialmente indennizzato, cioè al 30% della retribuzione.
I genitori lavoratori devono avere un rapporto di lavoro in corso. Sono previste modalità diverse anche per i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato. La domanda va fatta:
La domanda va presentata prima dell’inizio del periodo di congedo.