Maternità facoltativa: tutto quello che c'è da sapere

Kelly Services Spa • mag 17, 2022

​La maternità facoltativa, o congedo parentale, è un periodo di astensione dal lavoro fino a 10 - 11 mesi che può essere richiesto da entrambi i genitori. Vediamo cosa spetta e come funziona


La maternità facoltativa, o più correttamente congedo parentale, visto che si tratta di una misura a favore sia delle madri lavoratrici che dei padri, è un periodo di astensione dal lavoro che può essere richiesto da entrambi i genitori per seguire la crescita di un figlio.


A differenza dell’astensione obbligatoria, la cosiddetta maternità obbligatoria, è dunque una facoltà prevista dalla legge per lavoratrici e lavoratori, che può essere ottenuta da varie categorie di lavoratori fino ai 12 anni di età del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori di 10 o 11 mesi, anche in caso di adozione o affidamento.


A fronte della sospensione del rapporto di lavoro, è previsto il pagamento da parte del datore di lavoro o direttamente dall’Inps di un’indennità che può essere del 30% dello stipendio oppure nulla, a seconda delle condizioni.



Vediamo tutto quello che bisogna conoscere per fare domanda di congedo parentale.

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Che cos’è la maternità facoltativa?


Il congedo parentale, spesso indicato come maternità facoltativa nel caso delle lavoratrici madri, è un periodo di astensione dal lavoro che può essere richiesto da entrambi i genitori per seguire la crescita di uno o più figli. Diversamente dal congedo obbligatorio, viene concesso su richiesta a lavoratori e lavoratrici dipendenti, mentre non può essere ottenuto da:

  • genitori disoccupati o sospesi;
  • genitori lavoratori domestici;

genitori che lavorano a domicilio.


Come cambia il congedo parentale 2022?


Il 31 marzo scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato due schemi di decreti legislativi che modificano alcuni aspetti del congedo parentale, aumentando i periodi coperti dall'indennità.


In particolare :


  • riguardo al congedo parentale, è stata aumentata da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo che spetta al genitore solo;
  • il livello dell'indennità è del 30% della retribuzione, nella misura di 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a 6 mesi. Ad esso però il governo aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi, che invece è trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra di loro, cui è connessa un'indennità pari al 30% dello stipendio. In questo modo, sottolinea l'esecutivo, nonostante restino fermi i limiti massimi di congedo parentale che possono essere richiesti in totale dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da 6 a 9 in totale;
  • viene poi aumentata da 6 a 12 anni l'età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale sempre con un'indennità del 30%;
  • è stato esteso il diritto all'indennità di maternità anche per le lavoratrici autonome e le libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.

Quanti mesi di maternità facoltativa?


Il congedo parentale spetta ai genitori fino ai 12 anni di vita del bambino per un periodo massimo complessivo tra entrambi i genitori che non può superare i 10 mesi, che possono diventare 11 mesi quando il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi.


Nell’ambito di questo limite massimo il congedo parentale può essere ottenuto:


  • dalla madre lavoratrice dipendente per un periodo massimo, sempre continuativo oppure frazionato, di 6 mesi;
  • dal padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi, che possono diventare 7 in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi;
  • dal padre lavoratore dipendente anche mentre la madre sta usufruendo della maternità obbligatoria, ovviamente dopo il parto e anche se questa non lavora;
  • da un genitore solo (sia padre che madre) per un periodo massimo di 10 mesi, aumentato come abbiamo visto a 11 mesi dalle ultime decisioni del governo, sempre continuativo o frazionato.


Il congedo spetta anche ai 
genitori adottivi o affidatari, con le stesse modalità dei genitori naturali, entro i 12 anni di ingresso del figlio nel nucleo familiare, indipendentemente dalla sua età anche se non oltre i 18 anni. Il periodo di congedo spetta inoltre per ogni figlio allo stesso modo.


Il periodo di congedo parentale può essere anche usufruito a ore, cioè senza interrompere del tutto il rapporto di lavoro, sulla base delle regole definite dai contratti nazionali di settore. In caso di mancanza di queste norme, il decreto legislativo n.80 del 15 giugno 2015 prevede che il congedo possa essere fruito per metà dell’orario lavorativo precedente all’inizio del congedo. C’è però la possibilità anche di trasformare il rapporto di lavoro full time, cioè a tempo pieno, a part time al posto del congedo parentale o comunque entro i mesi ancora disponibili di congedo.


Il congedo parentale spetta anche alle lavoratrici autonome (ma non ai padri lavoratori autonomi), con norme e per periodi appositi, ma a condizione che le lavoratrici abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente a quello in cui ha inizio il congedo. E solo se c’è l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

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Come viene pagata la maternità facoltativa?


Ai genitori che chiedono il congedo parentale, spetta un’indennità pari:


  • al 30% dello stipendio, entro i primi 6 anni di età del bambino (o di ingresso in famiglia per adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo di sei mesi, sia per il madre che per il padre;
  • al 30% dai 6 agli 8 anni di vita del bambino (o del suo ingresso nella famiglia) solo se il reddito del genitore che richiede il congedo è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano usufruito nei primi 6 anni di vita, o per la parte non fruita;
  • nessuna indennità spetta invece ai genitori di bambini che hanno superato gli 8 anni di vita, fermo restando la possibilità di chiedere il congedo fino ai 12 anni di vita o di ingresso nel nucleo familiare;
  • per quanto riguarda i lavoratori iscritti alla gestione separata l’indennità è pari al 30% del reddito, mentre per le lavoratrici autonome è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita ogni anno dalla legge per ciascuna categoria di lavoro.


Maggiori dettagli vengono forniti dall’Inps con la circolare n.139 del 2015 e nella sezione dedicata al lavoro autonomo.


Come abbiamo visto, il Consiglio dei ministri del 31 marzo scorso ha modificato queste norme, con schemi di decreti legislativi che ora dovranno essere applicati dall'Inps. Le nuove indicazioni prevedono infatti che venga aumentato da 6 a 12 anni il limite di età del figlio per avere il congedo parentale parzialmente indennizzato, cioè al 30% della retribuzione.

Come si richiede la maternità facoltativa?


I genitori lavoratori devono avere un rapporto di lavoro in corso. Sono previste modalità diverse anche per i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato. La domanda va fatta:


  1. online, sul portale apposito dell’Inps;
  2. chiamando il call center Inps 803 164 (gratuito da telefono fisso) oppure 06 164164 con telefono cellulare;
  3. rivolgendosi a un Caf o patronato.


La domanda va presentata prima dell’inizio del periodo di congedo.

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