Per favorire le assunzioni di donne senza un impiego regolare, la legge di bilancio 2021 ha esteso alcune possibilità di esonero già previste dalla Legge Fornero del 2021. Ecco le aziende che possono richiederlo, le donne che ne hanno diritto e le procedure per avanzare la richiesta
Il Covid ha avuto effetti nefasti sull’occupazione, in particolare quella femminile. Secondo l’Istat infatti le donne occupate passano da 9,842 milioni del dicembre 2019 a 9,530 milioni di dicembre 2020, con una perdita secca di 312mila posti di lavoro, mentre gli uomini scendono da 13,441 milioni a 13,309, perdendo 132mila occupati.
Una disparità contro cui è voluta intervenire la Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) che all’articolo 1, comma 16, prevede che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto in via sperimentale un esonero contributivo del 100%, con un limite pari a 6.000 euro annui.
Vediamo a quali lavoratrici e a quali imprese è destinato questo vantaggio fiscale, che amplia quello già previsto nel 2012 dalla cosiddetta “Legge Fornero”.
Lo chiarisce l’Inps, con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, indicando nel dettaglio quali sono le lavoratrici senza un impiego per cui i datori di lavoro possono richiedere l’esonero contributivo.
Sono quindi considerate “svantaggiate” e possono dare accesso all’esonero le assunzioni di:
L’incentivo vale per le assunzioni:
L’incentivo spetta anche per le assunzioni part-time e per le agenzie di lavoro in somministrazione che assumano le lavoratrici con contratti a tempo determinato o indeterminato, mentre non valgono per i rapporti di lavoro intermittente e per le prestazioni di lavoro occasionale.
Sono ugualmente escluse le assunzioni in apprendistato e i contratti di lavoro domestico, perché le norme esistenti, precisa l’Inps, prevedono già l’applicazione di aliquote ridotte rispetto a quelle ordinarie.
Per quanto riguarda la durata del periodo agevolato l’Inps spiega che l’incentivo spetta:
Il periodo di fruizione dell’incentivo, come avviene per altre tipologie di agevolazioni, può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
Possono richiedere il beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro agricoli. L’esonero non si applica invece alle Pubbliche amministrazioni, mentre sono compresi:
Sono invece esclusi:
L’esonero è concesso però solo se viene rispettato l’incremento occupazionale netto, specifica l’Inps, che viene calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati di ciascun mese oppure sulla base del numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Il datore di lavoro che intende richiedere il beneficio deve fare richiesta alla sede Inps della propria regione oppure presentare la domanda in maniera digitale attraverso il sito Internet dell’istituto.
La procedura dettagliata per avanzare la richiesta di esonero e le modalità operative sono state ulteriormente chiarite dall’Inps col messaggio 3809 del 5 novembre 2021.