Contratto di lavoro: tutto quello che c'è da sapere

Kelly Services spa • ago 05, 2021

​Non è facile districarsi tra le varie tipologie contrattuali che esistono in Italia. Prima di firmare un documento così importante, bisogna dunque conoscerne le finalità e le caratteristiche principali, per essere sicuri che il rapporto di lavoro sia stipulato in maniera corretta. Ecco una lista delle cose da conoscere


A cosa serve il contratto di lavoro?


Ma a cosa serve un contratto? Il contratto è un documento stipulato tra due parti, il datore di lavoro, che può essere una persona fisica o un’azienda, e il prestatore di lavoro, cioè il lavoratore. Oggetto del contratto, a differenza per esempio di un contratto commerciale, è la prestazione lavorativa, ovvero l’attività lavorativa richiesta al prestatore di lavoro.


Il contratto di lavoro ha, tra le tante cose, il compito importantissimo di fissare da una parte la retribuzione che il datore di lavoro pagherà al lavoratore per ricompensarlo della sua attività, e dall’altra le caratteristiche e le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa.

Il contratto serve dunque a fissare fin dall’inizio i tempi e le modalità del lavoro, in modo che entrambe le parti possano poi farvi riferimento quando emergono delle controversie.


A seconda del settore di attività, esistono però anche i Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) che servono a dare un inquadramento generale e vengono firmati dai sindacati e dalle associazioni di categoria.


Il contratto può prevedere anche un periodo di prova iniziale, durante il quale le norme che regolano la fine del rapporto sono diverse, sia nel caso di licenziamento che nel caso di abbandono del posto di lavoro.

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Come deve essere fatto un contratto di lavoro?


Non c’è una forma di contratto fissata per legge, anche se, per essere valido, un contratto di lavoro deve contenere alcune caratteristiche e informazioni basilari, come:


  • il consenso delle due parti: il contratto è tale se è firmato in libertà dal lavoratore;
  • l’identificazione delle parti, coi dati del datore di lavoro e del lavoratore;
  • la “causa” del contratto, cioè la prestazione dell’attività lavorativa, e quindi i due obblighi conseguenti: la retribuzione, per il datore di lavoro, e l’attività lavorativa, per il lavoratore;
  • la durata del rapporto;
  • le modalità di svolgimento dell’attività e il luogo di lavoro.


Che tipi di contratto di lavoro esistono?


La legge italiana prevede varie tipologie di contratti, che sono stati modificati e rivisti più volte nel corso degli anni. Il Jobs Act, per esempio, ha cancellato la tipologia del contratto a progetto, e posto limiti all’uso dei contratti a tempo determinato. Ma ha anche modificato le tutele per i contratti a tempo indeterminato, inserendo il concetto delle tutele crescenti.


In ogni modo ancora prima dei tipi di contratto esistono varie tipologie di lavoro:


  • il lavoro subordinato: è quello in cui c’è un rapporto di “subordinazione” del lavoratore, che dunque presta la sua attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro;
  • il lavoro parasubordinato: ha caratteristiche intermedie tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo, in cui l’attività lavorativa è organizzata col datore di lavoro ma senza subordinazione;
  • il lavoro autonomo: è l’attività prestata in proprio nei confronti di un committente, a fronte di un compenso, ma senza vincolo di subordinazione;
  • il lavoro domestico.


Ecco alcune delle tipologie di contratti più diffuse.


Il contratto di lavoro a tempo indeterminato: cosa prevede?


È la forma di contratto privilegiata, quella che la legge incentiva. Come dice il nome è un contratto di lavoro subordinato senza l’indicazione della data di termine. Finisce quindi solo quando lo decide una delle due parti.


Non avendo termine, prevede due modi di recesso:


  1. da parte del lavoratore, con le dimissioni comunicate con un periodo di preavviso;
  2. da parte del datore di lavoro con il licenziamento, che deve essere motivato da una giusta causa, da un giustificato motivo oggettivo o da un giustificato motivo soggettivo, oppure a una procedura di riduzione del personale.

Può prevedere anche la definizione di un periodo di prova, che è normalmente definito dai contratti di categoria ma che la legge limita a sei mesi di durata massima.


Le leggi che regolano il tempo indeterminato sono soprattutto due: lo Statuto dei lavoratori del 1970 e il cosiddetto Jobs Act, cioè il Decreto legislativo 81 del giugno 2015. A seconda che i contratti di lavoro a tempo indeterminato siano stati stipulati prima o dopo il 7 marzo 2015 ricadono sotto lo Statuto del 1970 o sotto il Jobs Act.


In particolare, se un lavoratore viene licenziato senza giusta causa o senza un motivo giustificato, può riottenere il suo posto di lavoro solo secondo lo Statuto dei lavoratori, mentre se ricade sotto il Jobs Act le reintegra è prevista solo in alcuni casi specifici e in alternativa si prevede il risarcimento del danno.


Il contratto di lavoro a tempo determinato


Si tratta di un contratto di lavoro subordinato in cui è prevista fin dall’inizio una data di scadenza. Secondo le norme in vigore, la durata massima è di 12 mesi, che può essere aumentata a 24 mesi solo in alcune condizioni:


  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività normale dell’azienda;
  • per sostituire altri lavoratori (es. maternità);
  • esigenze per aumenti temporanei e non programmabili dell’attività.


Entro i 24 mesi di durata massima, la proroga è comunque possibile fino a un massimo di 4 volte. Nei casi di rinnovo dei contratti tra i due contratti bisogna rispettare una “pausa”:


  • di 10 giorni se il contratto è inferiore ai 6 mesi;
  • di 20 giorni se supera i 6 mesi.


Esistono poi dei limiti al numero di tempo determinati che ciascun datore di lavoro può stipulare: massimo il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato.


Molti di questi limiti sono però stati rivisti a causa della pandemia. Fino al 31 dicembre 2021 è infatti possibile prorogare o rinnovare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti, anche in assenza delle motivazioni indicate in precedenza.

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Il contratto di lavoro in somministrazione


Si tratta del cosiddetto lavoro in affitto o dei lavoratori interinali, che prevede tre parti coinvolte: il datore di lavoro, l’agenzia del lavoro (che dev’essere autorizzata dall’Anpal) e il lavoratore stesso.

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato e prevede che il lavoratore sia alle dipendenze dell’agenzia ma venga “affittato” a un’impresa terza, secondo il regime di somministrazione di lavoro.


Il lavoro a tempo parziale


Si tratta del cosiddetto part-time. Non è una forma di contratto, ma una facoltà concessa per regolare il rapporto di lavoro. Prevede che l’attività non avvenga a tempo pieno ma appunto a tempo parziale, che può essere:


  • orizzontale: il lavoratore lavora per un numero limitato di ore ogni giorno;
  • verticale: il lavoratore lavora un numero limitato di ore;
  • in forma mista.


L’apprendistato


Si tratta di un contratto di lavoro destinato ai giovani tra 15 e 29 anni, che prevede oltre all’attività lavorativa e quindi al pagamento di una retribuzione anche la formazione sul posto di lavoro.

C’è un duplice vantaggio: per il giovane è utile apprendere un mestiere, mentre l’azienda gode di incentivi particolari. Ne esistono di diverse tipologie.


Il contratto di lavoro intermittente


Si tratta di un rapporto di lavoro che si attiva solo in determinate occasioni o per certi periodi, con una frequenza non predeterminabile. Può essere stipulato al di sotto dei 25 anni di età o al di sopra dei 55 anni, oppure nei casi individuati dai contratti collettivi per determinate attività o periodi dell’anno. Per un lavoratore è ammesso con lo stesso datore di lavoro per un massimo di 400 giornate lavorative nell’arco di tre anni. 

Nella retribuzione è prevista anche un'indennità di disponibilità, cioè una somma che viene pagata al lavoratore che si impegna a rispondere in qualsiasi momento alla chiamata del datore di lavoro.

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