La legge di bilancio 2021 ha introdotto nuovi sgravi contributivi per facilitare l’assunzione di donne da parte dei datori di lavoro privati. Ecco le regole da conoscere e i chiarimenti forniti mese dopo mese dall’Inps
Gli effetti economici della pandemia da Coronavirus hanno colpito in modo particolare giovani precari e donne lavoratrici. Sono soprattutto loro infatti a essere stati espulse per prime dal mondo del lavoro, non appena gli effetti della crisi sanitaria si sono riversati sul sistema economico, perché inquadrate spesso con contratti temporanei o poco tutelati.
Proprio per questo il governo ha introdotto nuovi sgravi contributivi per le imprese che assumono lavoratrici, ampliando così gli incentivi alle assunzioni già previsti per il 2021 e i benefici già esistenti per le donne.
La legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, commi 16-19, legge 30 dicembre 2020 n. 178) ha introdotto lo sgravio del 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro nel caso dell’assunzione di donne nel biennio 2021-2022, pur fissando un limite agli sgravi concessi singolarmente a 6.000 euro annui.
Si tratta di un ampliamento importante rispetto agli sgravi già previsti da tempo, perché introdotti nella misura del 50% da una legge del 2012 che riguardava sempre le assunzioni di donne.
Come ha chiarito l’Inps con la circolare 32 del 22 febbraio scorso, e poi anche col messaggio del 6 aprile, possono richiedere l’applicazione dello sgravio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, mentre sono escluse le pubbliche amministrazioni, anche se l’elenco degli enti che possono accedere alla misura prevede anche:
Gli sgravi contributivi introdotti dall’ultima legge di bilancio riguardano l’assunzione di donne lavoratrici, e in particolare le donne lavoratrici svantaggiate, come ha chiarito sempre l’Inps. Categoria che comprende in particolare:
Il concetto di “impiego regolarmente contribuito” è riferito non alla forma regolare del pagamento, cioè che questo avvenga in modo legale con tutti i contributi dovuti, ma piuttosto sotto il profilo della sua durata o remunerazione. Ciò significa che non muta la condizione della donna disoccupata anche un lavoro subordinato inferiore ai sei mesi né un lavoro autonomo che ha previsto un reddito inferiore ai 4.800 euro o una collaborazione coordinata e continuativa fino a 8.145 euro.
Affinché lo sgravio venga riconosciuto, bisogna che il requisito della disoccupazione sussista alla data dell’assunzione. Nel caso di un’assunzione a tempo determinato insomma, dev’essere la situazione al momento dell’assunzione, e non del rinnovo del contratto o della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Mentre nel caso delle trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente contratto temporaneo (per cui non è stato richiesto l’incentivo), il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
L’incentivo spetta nel caso di:
La misura vale anche per il lavoro part time e per le assunzioni effettuate dalle agenzie di somministrazione, ma non per il lavoro intermittente, l’apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
Lo sgravio contributivo viene riconosciuto per periodi diversi a seconda della tipologia dell’assunzione effettuata:
Per poter richiedere l’incentivo per l’assunzione di donne, è necessario che il datore di lavoro:
L’incentivo invece non viene riconosciuto:
L’Inps, nella stessa circolare, ha anche chiarito come viene calcolato esattamente l’incremento occupazionale netto e quali altri incentivi sono cumulabili con le misure del 2021