Come funziona l'aspettativa non retribuita

Kelly Services spa • giu 21, 2023

L’aspettativa non retribuita è un’assenza dal posto di lavoro giustificata, che non prevede il pagamento dello stipendio ma garantisce il mantenimento dell’impiego. Vediamo quali sono i casi in cui si può chiedere e come si fa la richiesta


Per aspettativa s’intende la facoltà di
sospendere temporaneamente l’attività lavorativa per motivi diversi, che possono andare dalle ragioni familiari o personali fino alla nomina in cariche pubbliche o sindacali. Si tratta dunque di una possibilità che consente al lavoratore di assentarsi dal posto di lavoro rinunciando allo stipendio ma mantenendo il proprio posto: in questi casi infatti il datore di lavoro non può licenziare il proprio dipendente.

Si distingue poi l’aspettativa retribuita, come quella che viene concessa in caso di malattia del dipendente per patologie acute o croniche, e aspettativa non retribuita, che cioè non prevede il pagamento dello stipendio.



CERCHI LAVORO? CONSULTA LE NOSTRE OPPORTUNITÀ

Chi ha diritto all’aspettativa non retribuita?

Può richiedere l’aspettativa non retribuita il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che vuole assentarsi dal posto di lavoro per seguire un’attività di formazione, assumere cariche pubbliche o sindacali o anche per seguire familiari per motivi di salute. Oltre che nel caso in cui il lavoratore stesso sia un tossicodipendente che vuole seguire percorsi di cura.

Le fonti normative che regolano l’aspettativa senza retribuzione sono varie, e vanno dai diritti più generali inseriti nella Costituzione (articoli 51 e 52) a quelli del Codice civile (art. 2110 e 2111), fino allo Statuto dei lavoratori e a varie leggi e regolamenti che si sono succedute nel corso degli anni. In particolare la legge 53 del 2000 e un regolamento inserito nel decreto 278/2000.

Il riferimento ultimo è però sempre il contratto collettivo nazionale di riferimento del settore in cui il lavoratore è inquadrato, perché sono per lo più questi testi che definiscono nel dettaglio chi può fare richiesta di aspettativa, i tempi e i modi necessari per fare la richiesta e il livello di anzianità richiesto. Per richiedere un periodo di aspettativa non retribuita al proprio datore di lavoro è dunque bene rifarsi al contratto di riferimento, rivolgendosi all’ufficio personale della propria azienda.

È importante sottolineare che non è possibile chiedere l’aspettativa per svolgere un altro lavoro, in quanto il rapporto di lavoro, anche se è sospeso, rimane di fatto attivo. Ai dipendenti pubblici, invece, è concessa l’aspettativa per un massimo di un anno per svolgere un’attività in proprio (altre interpretazioni sul tema sul sito dell’Aran), pur mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.


In ogni modo l’aspettativa non retribuita può essere richiesta:


  1. per gravi motivi familiari;
  2. per tossicodipendenti e loro familiari;
  3. per formazione professionale;
  4. per cariche pubbliche;
  5. per cariche sindacali;
  6. per volontariato.



Come funziona la richiesta di aspettativa non retribuita?

La domanda va fatta all’azienda o all’ente di appartenenza presentando anche i documenti che certificano i gravi motivi. Il datore di lavoro è poi tenuto a rispondere entro un determinato numero di giorni, che dipende dal contratto di riferimento. Questo però non è obbligato ad accogliere la richiesta, ma in caso di rifiuto totale o parziale, oppure nel caso in cui chieda di rimandare il congedo per motivi organizzativi, è tenuto a motivare la sua decisione. Ma il dipendente può comunque fare richiesta che questa sia riesaminata.



Quanto tempo si può stare in aspettativa non retribuita?

L’aspettativa non retribuita può durare in genere per un periodo massimo di due anni, ma per alcune tipologie, come quella richiesta per motivi di formazione, è prevista una durata massima di 11 mesi. Altre ancora, come quella per tossicodipendenza del lavoratore, dipendono dalla durata del percorso di riabilitazione.

In ogni modo l’aspettativa non retribuita può essere goduta sia in modo continuativo, cioè tutta insieme, che frazionato, cioè spezzettando il periodo di assenza dal lavoro. Prendiamo il caso di un’aspettativa per motivi di formazione: il lavoratore può rientrare al lavoro nel periodo di interruzione dei corsi di studio seguiti, e poi assentarsi nuovamente quando questi ripartono.

È importante sottolineare che, a meno che il contratto di riferimento non preveda altre cose, nel periodo di aspettativa non maturano anzianità e pensione.



CERCHI LAVORO? CONSULTA LE NOSTRE OPPORTUNITÀ

L’aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari

La legge 53 del 2000 prevede la possibilità per il lavoratore dipendente pubblico o privato di chiedere un periodo di congedo con una durata massima fino a due anni, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi che coinvolgono componenti della propria famiglia anagrafica, conviventi o meno e compresi i figli adottivi, oltre ai portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado.


Per gravi motivi si intendono:


- le necessità che derivano dal decesso di una di queste persone;

- le situazioni che comportano un impegno del lavoratore per la cura della persona;

- le situazioni di grave disagio personale capitate al dipendente stesso, con l’eccezione della malattia, che rientra nel campo dell’aspettativa non retribuita;

- patologie del familiare che comportano una cura continuativa a carico del dipendente.



L’aspettativa per tossicodipendenti

L’aspettativa non retribuita può essere chiesta anche dai lavoratori a tempo indeterminato tossicodipendenti e loro familiari, per un periodo massimo di tre anni utili a partecipare in prima persona o assistere il familiare nei percorsi di disintossicazione delle autorità sanitarie.

Ovviamente l’attestazione della tossicodipendenza è affidata alle strutture sanitarie dell’ASL di competenza, e in particolare dal SERT. Ogni contratto definisce poi le modalità di richiesta e i modi dell’aspettativa nel dettaglio.



L’aspettativa dal lavoro per formazione professionale

Non serve però sempre un grave motivo per chiedere l’aspettativa non retribuita. I dipendenti con almeno 5 anni di anzianità possono infatti fare richiesta anche per il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, ma anche per seguire corsi professionali o formative non finanziate dal datore di lavoro. In questi casi il periodo concesso di congedo è di 11 mesi nell’intera carriera lavorativa.



Aspettativa per incarichi pubblici

Per garantire a tutti i cittadini il diritto a candidarsi e rivestire cariche pubbliche l’aspettativa o i permessi non retribuiti possono essere richiesti anche nel caso di elezione in una carica pubblica. Può quindi farne richiesta e assentarsi dal lavoro per il periodo previsto dal mandato chi venga eletto parlamentare o consigliere regionale, così come esponenti degli enti locali, membri di organi esecutivi di Comuni, province, città metropolitane, Unioni di Comuni, comunità montane e consorzi di enti locali.





CERCHI LAVORO? CONSULTA LE NOSTRE OPPORTUNITÀ

L’aspettativa per cariche sindacali

Lo stesso discorso delle cariche pubbliche vale anche per le nomine per quanto riguarda le cariche nelle organizzazioni sindacali. Ne ha diritto il lavoratore che viene nominato in ruoli provinciali o nazionali dei sindacati.



L’aspettativa per volontariato

L’aspettativa per volontariato è regolata dai vari contratti di settore e in genere è prevista sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati. La legge regola invece il caso di aspettativa presso associazioni di volontariato iscritte al registro nazionale di Protezione civile. In questo caso l’aspettativa è retribuita e il periodo concesso è di 30 giorni continuativi e 90 giorni frazionati nell’arco di un anno, anche se può essere più lungo nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Share by: