​Come funziona il divieto di licenziamento Covid

Kelly Services Spa • gen 05, 2021

​​Con l'emergenza sanitaria il governo ha varato misure per limitare le uscite traumatiche dal lavoro. Con norme che sono cambiate nel corso dei mesi

Con l’esplosione della pandemia è diventato necessario contenere gli effetti economici dell’emergenza sanitaria, tamponando le conseguenze delle chiusure imposte alle attività produttive dal governo per limitare i contagi. Da una parte quindi sono state semplificate e ampliate le possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali, come cassa integrazione e fondi di solidarietà, e dall’altra è stato varato il divieto di licenziamento per Covid-19 per evitare fuoriuscite traumatiche dal mondo del lavoro. La misura è stata poi prorogata più volte nel corso dei mesi, con qualche modifica, ed è al momento valida fino al 31 marzo 2021.



Il blocco alle procedure di licenziamento è stato inserito per la prima volta, anche su spinta dei sindacati, fin da marzo 2020 col decreto denominato “Cura Italia” (il d.l. 18/2020). Oltre alle misure di sostegno per l’economia, il testo prevedeva il divieto di licenziamento e la sospensione delle procedure pendenti di licenziamento già avviate a partire dal 23 febbraio. Il provvedimento valeva inizialmente due mesi, poi è stato prorogato più volte fino al termine attuale. L’ultima proroga fino al 31 marzo è arrivata con l’approvazione della legge di bilancio per il 2021.

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Ma cosa prevede il divieto di licenziamento?

La misura cerca di evitare l’espulsione dei lavoratori dalle imprese in difficoltà per la pandemia in un momento in cui è sicuramente più difficile trovare un altro impiego. Per questo la norma impedisce di avviare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e licenziamenti collettivi, comprese le procedure avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Che differenze ci sono?


La legge italiana norma diversamente i licenziamenti a seconda del numero dei dipendenti che vengono licenziati. Se l’azienda intende interrompere il rapporto con più di 5 lavoratori si tratta della procedura di licenziamento collettivo, che per essere portato a termine prevede il confronto coi sindacati e una trattativa che deve concludersi entro 45 giorni dal suo avvio. Queste procedure quindi sono vietate, salvo che l’interruzione dei rapporti di lavoro non rientri in un cambio appalto che preveda l’immediata riassunzione di tutti i lavoratori coinvolti.



Il licenziamento individuale può avvenire per ragioni economiche od organizzative, riguarda una sola persona e prevede una diversa procedura, che per gli assunti prima del marzo 2015 coinvolge anche l’Ispettorato del lavoro competente. Anche questa seconda tipologia, a partire dal 17 marzo 2020, è vietata.

Quando non si applica il divieto

Successivamente, col cosiddetto “Decreto agosto” (d.l. 104/2020) il governo ha non soltanto prorogato la norma, ma ha anche inserito delle eccezioni che consentono agli imprenditori di avviare licenziamenti nonostante il divieto generale. Queste eccezioni riguardano:

1) la cessazione definitiva dell'attività, con la messa in liquidazione senza continuazione dell’attività dell’impresa, solo se non si configura «la cessione di un complesso di beni o di attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa»;


2) il caso di un accordo collettivo aziendale, firmato dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale, di incentivazione alla chiusura del rapporto di lavoro, ma solo «limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo»;


3) sono esclusi anche i licenziamenti in caso di fallimento dell’impresa, quando non è previsto l’esercizio provvisorio dell’attività, o quando ne viene disposta la cessazione. In caso di continuazione parziale in un ramo dell’azienda, dice il decreto, «sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso».


Il Decreto Agosto inseriva però anche un meccanismo piuttosto complesso per calcolare il termine del divieto di licenziamento, che veniva collegato alla disponibilità degli ammortizzatori sociali e quindi all’uso da parte dell’impresa della cassa integrazione Covid, che ha creato non pochi problemi nella sua applicazione.



Per questo, il successivo “Decreto Ristori” (il 137/2020) oltre a prolungare il periodo in cui era possibile usare i vari trattamenti di integrazione salariale, è tornato a dare un termine fisso per il blocco dei licenziamenti, indicandolo nel 31 gennaio 2021. La manovra di bilancio 2021 è poi intervenuta prorogando ulteriormente di altri due mesi il termine, fino all’attuale 31 marzo 2020.

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Le norme sui contratti a termine


Una norma che ha accompagnato le varie misure di sostegno al mondo del lavoro è anche la possibilità di prorogare i contratti a termine senza bisogno delle causali introdotte dal “Decreto Dignità” del 2018. In questo modo si cerca di facilitare la prosecuzione dei contratti più precari in scadenza, che non rientrando nel blocco dei licenziamenti possono essere lasciati scadere senza rinnovo. Nello stesso tempo viene concesso di non osservare il cosiddetto “stop and go”, cioè la pausa obbligatoria tra un contratto a tempo e l’altro.


La possibilità viene inserita dal governo col “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020 e poi prorogata recentemente dalla legge di bilancio 2021. Per questo fino al 31 marzo 2021 è possibile prorogare i contratti a tempo determinato e anche i lavoratori in somministrazione senza dover indicare i motivi necessari finora, e in particolare:


1) esigenze temporanee e oggettive;

2) la sostituzione di altri lavoratori;

3) esigenze legate a incrementi imprevisti e temporanei dell’attività.



La proroga, che riguarda solo i rinnovi e quindi non i nuovi contratti, ha però un limite massimo di 12 mesi

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