Il contratto di somministrazione è una tipologia di contratto che prevede che un’impresa utilizzi i lavoratori messi a disposizione da un’agenzia per il lavoro per un certo periodo di tempo. I
lavoratori vengono inviati in “missione” presso l’azienda utilizzatrice ma restano a tutti gli effetti dipendenti dell’agenzia, che li assume con un contratto a tempo determinato o indeterminato.
Vediamo come funziona questa categoria contrattuale e quali sono le norme che ne regolano il funzionamento.
Il lavoro in somministrazione prevede che un’azienda, detta utilizzatrice, richieda lavoratori a un’agenzia di somministrazione registrata al ministero per il Lavoro, chiamata anche somministratore, per svolgere la propria attività.
Si tratta di una tipologia contrattuale che ha sostituito il cosiddetto lavoro interinale, introdotto in Italia col Pacchetto Treu nel 1997, e che è regolata oggi dal Decreto legislativo 81 del 15 giugno 2015, poi modificato e integrato dal cosiddetto Decreto Dignità del 2018. La norma prevede che nel lavoro in somministrazione siano coinvolti tre soggetti:
Il contratto di somministrazione prevede dunque due tipologie di contratti:
Il contratto di lavoro in somministrazione deve essere costituito da un rapporto fra tre soggetti: azienda utilizzatrice, agenzia di somministrazione e lavoratori in somministrazione. È una tipologia di lavoro che consente all’azienda una maggiore flessibilità nella gestione del personale.
Il contratto di somministrazione ha come fine quello di garantire all’azienda utilizzatrice, che dunque richiede all’agenzia per il lavoro il personale, alcuni vantaggi:
Dal punto di vista legale e delle procedure, invece, il contratto di somministrazione prevede che:
Il ricordo al lavoro in somministrazione è però
vietato in alcuni casi previsti dalla legge:
L’ente utilizzatore può essere anche della Pubblica amministrazione, anche se in questo caso l’unica forma di somministrazione concessa è quella a tempo determinato.
Altra cosa importante è che il contratto di somministrazione necessita obbligatoriamente della forma scritta, altrimenti i lavoratori vengono considerati dipendenti dell’azienda utilizzatrice.
Ai lavoratori in somministrazione spettano poi i diritti sindacali degli altri lavoratori e anche un trattamento economico e normativo non inferiore a parità di mansioni svolte a quelle dei dipendenti dello stesso livello dell’utilizzatore, cioè dei lavoratori dipendenti di pari livello.
Il contratto di somministrazione può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia per quanto riguarda il rapporto commerciale che lega l’azienda utilizzatrice all’agenzia di somministrazione che per quanto riguarda lavoratore e agenzie per il lavoro.
Questo significa che possono esserci lavoratori in somministrazione:
Il contratto di somministrazione
a tempo indeterminato è consentito per qualsiasi settore di attività e tipo di lavoratori, ma
entro un limite del 20% rispetto al numero totale di lavoratori a tempo indeterminato in forza all’azienda utilizzatrice, tenendo come punto di riferimento la situazione al 1° gennaio dell’anno in cui è stato firmato il contratto.
Il lavoratore somministrato a tempo indeterminato ha diritto a ricevere un’indennità di disponibilità nei periodi in cui non è impiegato in missione da nessuna azienda.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato, invece, prevede una data di inizio e una di fine della missione presso l’azienda utilizzatrice che dev’essere comunicata al lavoratore in somministrazione. Il numero dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati dall’azienda utilizzatrice, tenendo sempre come paragone la situazione al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto.