OPPORTUNITA’ DI LAVORO IN ITALIA

Offriamo opportunità di lavoro in somministrazione, a tempo determinato e indeterminato, part-time e full time in tutta Italia.

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Novità della Riforma e nuove tipologie di contratto

Somministrazione di lavoro a tempo determinato: Lavoro Temporaneo

Il contratto di somministrazione a tempo determinato (ex lavoro temporaneo) subisce, con la Legge Biagi, un cambiamento sostanziale che consiste nell’ampliamento delle ragioni al ricorso del lavoro temporaneo, che è ammesso per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore e non più alle tre ragioni previste dalla 196/97. Il rapporto tra somministratore (es. Kelly Services S.p.A.), utilizzatore (azienda cliente) e lavoratore rimane invariato.

 

Il nuovo CO.CO.CO.: lavoro a progetto

Scompare il Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa e viene sostituito dal Contratto a Progetto definito da regole ben precise: questi contratti devono, infatti, essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Da questa nuova normativa sono escluse le prestazioni occasionali, che sono rapporti di lavoro non superiori ai 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, in tal caso diventa contratto a progetto.

 

Lavoro occasionale accessorio

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da persone a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrate nel mercato del lavoro, oppure in procinto di uscirne, nell'ambito:

  • dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;

  • dell'insegnamento privato supplementare;

  • dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

  • della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

  • della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

Queste attività lavorative, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, ciò significa che non coinvolgono il lavoratore per più di trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

  • disoccupati da oltre un anno;

  • casalinghe, studenti e pensionati;

  • disabili e soggetti in comunità di recupero;

  • lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

 

Contratto di inserimento

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:

  • soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni;  

  • disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;

  • lavoratori con piu' di cinquanta anni di eta' che siano privi di un posto di lavoro;

  • lavoratori che desiderino riprendere una attivita' lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;

  • donne di qualsiasi eta' residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;

  • persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi.

 

Apprendistato

Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie (rimangono valide le disposizioni vigenti in materia di diritto dovere all’istruzione/formazione):

  • Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni. In questo caso il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.

  • Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso formazione sul lavoro e apprendimento di competenze tecnico-professionali

Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, tutte le persone di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

  • Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, e per la specializzazione tecnica superiore tutte le persone di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

 

Part -Time

Il part-time è una soluzione contrattuale che prevede che la durata dell’orario di lavoro sia inferiore al tempo pieno. Il part time si divide in 3 tipologie:

  • orizzontale: riduzione dell’orario di lavoro giornaliero

  • verticale: la prestazione di lavoro avviene a tempo pieno, ma è limitata a giorni prestabiliti nella settimana, nel mese o nell’anno;

  • misto: prevede un orario misto tra part time verticale e orizzontale.

Con la nuova legge,vengono introdotte le clausole flessibili riferite al PT orizzontale e le clausole elastiche riferite al PT verticale o misto, che consentiranno al lavoratore di effettuare straordinari, prima vietati. Viene eliminato l’obbligo di depositare il contratto presso la Direzione Provinciale del Lavoro. Viene abrogato il diritto di precedenza dei lavoratori PT in caso di assunzioni a tempo pieno, nell’azienda presso la quale lavorano PT. Viene introdotta la possibilità di utilizzare il contratto part time anche in agricoltura.

 

Job on Call

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura di indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di occupazione.

 

Job Sharing

Il contratto di lavoro ripartito e' uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono insieme l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
Ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa.
I lavoratori possono determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, e modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio dell’impossibilita' della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato.
Nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati eventuali sostituzioni da parte di terzi sono vietate e possono essere ammesse solo con il consenso del datore di lavoro.
Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato.

 

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Kelly Global Workforce Index: le opinioni dei lavoratori sui temi dell'occupazione